Art. 9.

                          Scelta della sede

    La  graduatoria,  approvata e pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della  Regione  Veneto,  sara'  notificata  al  concorrente risultato
vincitore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
    I   concorrenti  che  risultano  vincitori  saranno  interpellati
secondo la procedura prevista dall'art. 2 della legge 28 ottobre 1999
n. 389 e successive integrazioni.
    L'indicazione  della sede, come sopra effettuata dal concorrente,
non  potra'  essere  modificata  ai sensi dell'art. 9 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994 n. 298.
    I  candidati  utilmente  collocati  in  graduatoria sono invitati
dalla competente struttura regionale a presentare entro trenta giorni
dalla pubblicazione della graduatoria sul B.U.R.V. i certificati ed i
documenti  eventualmente  necessari  previsti  dal presente bando per
dimostrare il possesso dei requisiti prescritti.
    L'autorizzazione  all'esercizio  della  farmacia  e'  subordinata
all'adempimento  delle  disposizioni  di cui agli articoli 108, 110 e
112 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e delle
prescrizioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica
21 agosto 1971 n. 1275.
    Per  tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando e
relativo   alle   norme   per   lo   svolgimento  del  concorso,  per
l'assegnazione  delle  sedi  e  per  l'autorizzazione all'apertura ed
esercizio  delle  farmacie  valgono come riportate le disposizioni al
riguardo contenute nel T.U.LL.SS. 27 luglio 1934 n. 1265; nella legge
2 aprile 1968 n. 475; nella legge 8 novembre 1991 n. 362; nel decreto
del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994 n. 298; nel
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1998
n. 34;  nella  legge  regionale  31 maggio  1980  n. 78  e per quanto
applicabili  nei regolamenti di cui al R.D. 30 settembre 1938 n. 1706
ed al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971 n. 1275.