Art. 9. Scelta della sede La graduatoria, approvata e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, sara' notificata al concorrente risultato vincitore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. I concorrenti che risultano vincitori saranno interpellati secondo la procedura prevista dall'art. 2 della legge 28 ottobre 1999 n. 389 e successive integrazioni. L'indicazione della sede, come sopra effettuata dal concorrente, non potra' essere modificata ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994 n. 298. I candidati utilmente collocati in graduatoria sono invitati dalla competente struttura regionale a presentare entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul B.U.R.V. i certificati ed i documenti eventualmente necessari previsti dal presente bando per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti. L'autorizzazione all'esercizio della farmacia e' subordinata all'adempimento delle disposizioni di cui agli articoli 108, 110 e 112 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e delle prescrizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971 n. 1275. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando e relativo alle norme per lo svolgimento del concorso, per l'assegnazione delle sedi e per l'autorizzazione all'apertura ed esercizio delle farmacie valgono come riportate le disposizioni al riguardo contenute nel T.U.LL.SS. 27 luglio 1934 n. 1265; nella legge 2 aprile 1968 n. 475; nella legge 8 novembre 1991 n. 362; nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994 n. 298; nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1998 n. 34; nella legge regionale 31 maggio 1980 n. 78 e per quanto applicabili nei regolamenti di cui al R.D. 30 settembre 1938 n. 1706 ed al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971 n. 1275.