Art. 9. Graduatoria finale Sulla base della valutazione di merito di cui all'art. 7 e delle preferenze di cui all'art. 8, viene formulata la graduatoria finale, dichiarando vincitore il candidato collocatosi al primo posto. La graduatoria e' approvata con decreto del direttore, e' immediatamente efficace e verra pubblicata mediante affissione all'albo dell'Osservatorio. Di tale pubblicazione verra' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative. La graduatoria finale rimane efficace per diciotto mesi dalla suddetta pubblicazione per eventuali coperture del posto per il quale e' stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovesse rendersi disponibile. Non si da' luogo a dichiarazione di idoneita'.