Art. 10. Utilizzazione della graduatoria 1. La graduatoria dei candidati idonei puo' essere utilizzata, non oltre il termine massimo di dieci giorni prima dell'inizio del corso di formazione, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi.