Art. 10.

                   Utilizzazione della graduatoria

    1.  La  graduatoria  dei candidati idonei puo' essere utilizzata,
non  oltre  il  termine massimo di dieci giorni prima dell'inizio del
corso   di   formazione,   per   assegnare,  secondo  l'ordine  della
graduatoria   stessa,   i   posti  che  si  siano  resi  vacanti  per
cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi.