Art. 11. Incompatibilita' 1. Il corso comporta un impegno a tempo pieno per tutto il biennio di formazione; conseguentemente al medico e' inibito l'esercizio di attivita' libero-professionale ed ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private. La frequenza del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale ne' con il Servizio sanitario nazionale, ne' con i medici tutori. 2. Per l'ammissione e per tutta la durata della formazione non e' consentita l'iscrizione o la frequenza di corsi di specializzazione di cui ai decreti legislativi 8 agosto 1991, n. 257, e 17 agosto 1999, n. 368, o di dottorati di ricerca. A tal fine prima di iniziare la frequenza del corso e prima di sostenere l'esame finale il medico dovra' presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante la non sussistenza di cause di incompatibilita'. In presenza di provata incompatibilita' decade il diritto all'ammissione e alla frequenza del corso e all'ammissione agli esami finali. 3. Il medico iscritto ai corsi previsti dal presente bando, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, e' collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni secondo le disposizioni legislative o contrattuali vigenti. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza. 4. Gli impedimenti temporanei superiori a quaranta giorni consecutivi di frequenza per servizio militare o sostitutivo civile, gravidanza e puerperio, malattia o infortunio, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata e la durata di ciascuna fase del corso non possono essere ridotte a causa delle suddette sospensioni; pertanto, l'interessato, in relazione al periodo di sospensione ed al possibile periodo di assenza di cui al comma 5, e' assoggettato, ove possibile, ad un ciclo di formazione di recupero ovvero e' ammesso, fuori contingente, al corso di formazione per il biennio successivo, ai fini e per il tempo strettamente necessario per il completamento dello stesso. Le regioni e la provincia autonoma, se necessario, istituiscono una sessione annuale straordinaria di esame in tempo utile per consentire l'utilizzazione del titolo ai fini della collocazione nelle graduatorie della medicina generale. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 31 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonche' quelle sull'adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni. 5. Non determinano interruzione della formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate salvo cause di forza maggiore, che non superino trenta giorni complessivi in ciascun anno di formazione e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi non vi e' sospensione della borsa di studio.