Art. 11.

                          Incompatibilita'

    1.  Il  corso  comporta  un  impegno  a  tempo pieno per tutto il
biennio   di   formazione;  conseguentemente  al  medico  e'  inibito
l'esercizio   di  attivita'  libero-professionale  ed  ogni  rapporto
convenzionale o precario con il Servizio sanitario nazionale o enti e
istituzioni  pubbliche e private. La frequenza del corso non comporta
l'instaurazione  di  un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale
ne' con il Servizio sanitario nazionale, ne' con i medici tutori.
    2. Per l'ammissione e per tutta la durata della formazione non e'
consentita  l'iscrizione  o la frequenza di corsi di specializzazione
di  cui  ai  decreti  legislativi  8 agosto 1991, n. 257, e 17 agosto
1999, n. 368, o di dottorati di ricerca. A tal fine prima di iniziare
la  frequenza del corso e prima di sostenere l'esame finale il medico
dovra'  presentare  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
ai   sensi   della   legge   4  gennaio  1968,  n. 15,  e  successive
modificazioni,   attestante   la   non   sussistenza   di   cause  di
incompatibilita'.  In  presenza di provata incompatibilita' decade il
diritto  all'ammissione  e  alla frequenza del corso e all'ammissione
agli esami finali.
    3.  Il  medico iscritto ai corsi previsti dal presente bando, ove
sussista   un   rapporto   di   pubblico   impiego,   e'   collocato,
compatibilmente   con  le  esigenze  di  servizio,  in  posizione  di
aspettativa  senza  assegni  secondo  le  disposizioni  legislative o
contrattuali  vigenti.  Il  periodo  di  aspettativa e' utile ai fini
della  progressione  di carriera e del trattamento di quiescenza e di
previdenza.
    4.   Gli  impedimenti  temporanei  superiori  a  quaranta  giorni
consecutivi  di frequenza per servizio militare o sostitutivo civile,
gravidanza  e puerperio, malattia o infortunio, sospendono il periodo
di  formazione, fermo restando che l'intera sua durata e la durata di
ciascuna  fase  del  corso  non  possono essere ridotte a causa delle
suddette   sospensioni;  pertanto,  l'interessato,  in  relazione  al
periodo  di  sospensione ed al possibile periodo di assenza di cui al
comma 5, e' assoggettato, ove possibile, ad un ciclo di formazione di
recupero ovvero e' ammesso, fuori contingente, al corso di formazione
per  il  biennio  successivo,  ai  fini  e  per il tempo strettamente
necessario  per  il  completamento  dello  stesso.  Le  regioni  e la
provincia  autonoma, se necessario, istituiscono una sessione annuale
straordinaria  di esame in tempo utile per consentire l'utilizzazione
del  titolo  ai  fini  della  collocazione  nelle  graduatorie  della
medicina generale. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela
della  gravidanza  di  cui  alla  legge  31 dicembre 1971, n. 1204, e
successive   modificazioni,   nonche'   quelle  sull'adempimento  del
servizio  militare  di  cui  alla  legge  24 dicembre 1986, n. 958, e
successive modificazioni.
    5.  Non  determinano  interruzione della formazione, e non devono
essere  recuperate,  le assenze per motivi personali, preventivamente
autorizzate  salvo  cause  di forza maggiore, che non superino trenta
giorni  complessivi in ciascun anno di formazione e non pregiudichino
il  raggiungimento  degli obiettivi formativi. In tali casi non vi e'
sospensione della borsa di studio.