Art. 12.

                           Borse di studio

    1.  Al  medico  durante  tutto il periodo di ventiquattro mesi di
formazione  specifica  in  medicina generale e' corrisposta, in ratei
mensili,  da  corrispondere almeno ogni due mesi, una borsa di studio
dell'importo  annuo  complessivo  di  lire 22.467.500, oltre I.R.A.P.
(Imposta regionale sulle attivita' produttive)
    2.  La  corresponsione  della  borsa  e'  strettamente  correlata
all'effettivo svolgimento del periodo di formazione.