Art. 12. Borse di studio 1. Al medico durante tutto il periodo di ventiquattro mesi di formazione specifica in medicina generale e' corrisposta, in ratei mensili, da corrispondere almeno ogni due mesi, una borsa di studio dell'importo annuo complessivo di lire 22.467.500, oltre I.R.A.P. (Imposta regionale sulle attivita' produttive) 2. La corresponsione della borsa e' strettamente correlata all'effettivo svolgimento del periodo di formazione.