Art. 13.

                            Assicurazione

    1.  I  medici  in  formazione  debbono  essere coperti da polizza
assicurativa  per  i  rischi  professionali ed gli infortuni connessi
all'attivita'   di   formazione  in  base  alle  condizioni  generali
stabiliti  dalla  regione  o  provincia  autonoma La relativa polizza
assicurativa  e'  stipulata  direttamente  dalla  regione o provincia
autonoma,  ovvero  dagli  interessati  previamente  autorizzati dalla
regione  o  provincia autonoma. Per le polizze assicurative stipulate
dalla  regione  o provincia autonoma, il premio dell'assicurazione e'
dedotto dall'importo della borsa di studio.