Art. 13. Assicurazione 1. I medici in formazione debbono essere coperti da polizza assicurativa per i rischi professionali ed gli infortuni connessi all'attivita' di formazione in base alle condizioni generali stabiliti dalla regione o provincia autonoma La relativa polizza assicurativa e' stipulata direttamente dalla regione o provincia autonoma, ovvero dagli interessati previamente autorizzati dalla regione o provincia autonoma. Per le polizze assicurative stipulate dalla regione o provincia autonoma, il premio dell'assicurazione e' dedotto dall'importo della borsa di studio.