Art. 14. Oneri finanziari 1. Gli oneri connessi all'attuazione del presente decreto, ivi compresi gli oneri per le borse di studio, l'I.R.A.P. e le spese organizzative del corso, fanno carico alle regioni ed alla provincia autonoma di Trento che vi provvedono con le quote di stanziamento del Fondo sanitario nazionale a destinazione vincolata alle stesse a tal fine assegnate. 2. Le regioni e la provincia autonoma, comunicano annualmente la situazione di bilancio del corso al Ministero della sanita' - Dipartimento della programmazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 marzo 2000 Il Ministro della sanita': Bindi