Art. 14.

                          Oneri finanziari

    1.  Gli  oneri  connessi all'attuazione del presente decreto, ivi
compresi  gli  oneri  per  le  borse di studio, l'I.R.A.P. e le spese
organizzative  del corso, fanno carico alle regioni ed alla provincia
autonoma di Trento che vi provvedono con le quote di stanziamento del
Fondo  sanitario nazionale a destinazione vincolata alle stesse a tal
fine assegnate.
    2.  Le regioni e la provincia autonoma, comunicano annualmente la
situazione  di  bilancio  del  corso  al  Ministero  della  sanita' -
Dipartimento della programmazione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 23 marzo 2000
                                 Il Ministro della sanita': Bindi