Art. 4. Prova d'esame 1. I candidati devono sostenere una prova scritta che, unica su tutto il territorio nazionale, si svolge nel giorno ed ora fissati dal Ministero della sanita' e nel luogo stabilito da ciascuna regione e dalla provincia autonoma di Trento. 2. Del giorno e dell'ora della prova scritta e' data comunicazione ai candidati, almeno trenta giorni prima della prova stessa, a mezzo di avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami". Del luogo della prova scritta e dell'ora di convocazione dei candidati, e' data comunicazione ai candidati stessi a mezzo avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma e da affiggersi presso gli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della regione o della provincia autonoma. 3. Nel caso di costituzione di piu' commissioni i candidati sono assegnati a ciascuna commissione, fino al raggiungimento del numero massimo di duecentocinquanta candidati per commissione, in base alla localita' di residenza ovvero in ordine alfabetico ovvero in base ad altro criterio obiettivo stabilito dalla regione o provincia autonoma. 4. La prova scritta consiste nella soluzione di 100 quesiti a risposta multipla su argomenti di medicina clinica. 5. I questionari sono inviati dal Ministero della sanita', tramite la regione e provincia autonoma, a ciascuna commissione, in plico sigillato; il plico deve essere aperto il giorno ed all'ora fissati dal Ministero della sanita' per la prova d'esame. 6. La prova ha la durata di due ore.