Art. 4.

                            Prova d'esame

    1.  I  candidati devono sostenere una prova scritta che, unica su
tutto  il  territorio  nazionale, si svolge nel giorno ed ora fissati
dal Ministero della sanita' e nel luogo stabilito da ciascuna regione
e dalla provincia autonoma di Trento.
    2.   Del   giorno   e   dell'ora  della  prova  scritta  e'  data
comunicazione  ai  candidati,  almeno trenta giorni prima della prova
stessa,  a  mezzo di avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  -  4a  serie  speciale "Concorsi ed esami". Del
luogo  della  prova scritta e dell'ora di convocazione dei candidati,
e'   data  comunicazione  ai  candidati  stessi  a  mezzo  avviso  da
pubblicarsi  nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia
autonoma  e  da  affiggersi  presso gli ordini provinciali dei medici
chirurghi  e  degli  odontoiatri  della  regione  o  della  provincia
autonoma.
    3.  Nel caso di costituzione di piu' commissioni i candidati sono
assegnati  a  ciascuna commissione, fino al raggiungimento del numero
massimo  di duecentocinquanta candidati per commissione, in base alla
localita'  di residenza ovvero in ordine alfabetico ovvero in base ad
altro   criterio   obiettivo  stabilito  dalla  regione  o  provincia
autonoma.
    4.  La  prova  scritta  consiste nella soluzione di 100 quesiti a
risposta multipla su argomenti di medicina clinica.
    5.  I  questionari  sono  inviati  dal  Ministero  della sanita',
tramite  la  regione e provincia autonoma, a ciascuna commissione, in
plico  sigillato;  il  plico  deve essere aperto il giorno ed all'ora
fissati dal Ministero della sanita' per la prova d'esame.
    6. La prova ha la durata di due ore.