Art. 5. Svolgimento della prova 1. Le commissioni, costituite in conformita' all'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, si insediano nelle rispettive sedi di esame in tempo utile per gli adempimenti di cui al comma 3. 2. Il presidente della commissione verifica e fa verificare agli altri commissari l'integrita' del plico ministeriale contenente i questionari relativi ai quesiti oggetto della prova. 3. Ammessi i candidati nella sede d'esame, previo loro riconoscimento, il presidente alla presenza dell'intera commissione e del segretario, fatta constatare anche ai candidati l'integrita' del plico, provvede, all'ora indicata dal Ministero della sanita', ad aprire il plico stesso e ad apporre sul frontespizio di ciascun questionario, il timbro fornito dalla regione o dalla provincia autonoma e la firma di un membro della commissione esaminatrice. I questionari sono, quindi, distribuiti ai candidati. 4. Il termine di due ore per l'espletamento della prova decorre dal momento in cui, completata la distribuzione dei fascicoli, contenenti il questionario e un modulo su cui riportare le risposte ed i dati anagrafici, il presidente completa la lettura delle istruzioni generali; la prova deve essere svolta secondo le indicazioni contenute nel fascicolo. 5. Durante la prova scritta non e' permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice. 6. I candidati non possono portare con se' appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie nonche' apparecchi informatici e telefonini cellulari o altri mezzi di trasmissione a distanza di qualsiasi tipo e natura. 7. E' vietato porre sul questionario o sulle buste qualunque contrassegno che renda possibile il riconoscimento del candidato pena l'annullamento della prova. 8. Il concorrente, che contravviene alle disposizioni dei comma precedenti o che non svolge i quesiti secondo le istruzioni, e' escluso dalla prova. 9. La commissione cura l'osservanza delle presenti disposizioni ed ha facolta' di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, durante lo svolgimento della prova, almeno due commissari ed il segretario devono essere sempre presenti nella sala degli esami.