Art. 5.

                       Svolgimento della prova

    1.  Le  commissioni, costituite in conformita' all'art. 29, comma
1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, si insediano nelle
rispettive sedi di esame in tempo utile per gli adempimenti di cui al
comma 3.
    2.  Il presidente della commissione verifica e fa verificare agli
altri  commissari  l'integrita'  del  plico ministeriale contenente i
questionari relativi ai quesiti oggetto della prova.
    3.   Ammessi   i   candidati  nella  sede  d'esame,  previo  loro
riconoscimento, il presidente alla presenza dell'intera commissione e
del  segretario, fatta constatare anche ai candidati l'integrita' del
plico,  provvede,  all'ora  indicata  dal Ministero della sanita', ad
aprire  il  plico  stesso  e  ad  apporre sul frontespizio di ciascun
questionario,  il  timbro  fornito  dalla  regione  o dalla provincia
autonoma  e  la  firma di un membro della commissione esaminatrice. I
questionari sono, quindi, distribuiti ai candidati.
    4.  Il  termine di due ore per l'espletamento della prova decorre
dal  momento  in  cui,  completata  la  distribuzione  dei fascicoli,
contenenti  il  questionario e un modulo su cui riportare le risposte
ed  i  dati  anagrafici,  il  presidente  completa  la  lettura delle
istruzioni   generali;   la  prova  deve  essere  svolta  secondo  le
indicazioni contenute nel fascicolo.
    5.  Durante  la  prova  scritta  non  e' permesso ai candidati di
comunicare  tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in
relazione  con  altri,  salvo  che  con  i  membri  della commissione
esaminatrice.
    6.  I candidati non possono portare con se' appunti, manoscritti,
libri   o   pubblicazioni  di  qualunque  specie  nonche'  apparecchi
informatici  e  telefonini  cellulari o altri mezzi di trasmissione a
distanza di qualsiasi tipo e natura.
    7.  E'  vietato  porre  sul  questionario o sulle buste qualunque
contrassegno che renda possibile il riconoscimento del candidato pena
l'annullamento della prova.
    8.  Il  concorrente, che contravviene alle disposizioni dei comma
precedenti  o  che  non  svolge  i  quesiti secondo le istruzioni, e'
escluso dalla prova.
    9.  La  commissione cura l'osservanza delle presenti disposizioni
ed  ha  facolta' di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo,
durante  lo  svolgimento  della  prova,  almeno  due commissari ed il
segretario devono essere sempre presenti nella sala degli esami.