Art. 7. Punteggi 1. I punti a disposizione della commissione sono 100. 2. Ai fini della valutazione della prova a ciascuna risposta esatta e' assegnato il punteggio di un punto. Nessun punteggio e' attribuito alle risposte errate o alle mancate risposte. 3. La prova scritta si intende superata con il conseguimento del punteggio di almeno 60 punti.