Art. 7.

                              Punteggi

    1. I punti a disposizione della commissione sono 100.
    2.  Ai  fini  della  valutazione  della prova a ciascuna risposta
esatta  e'  assegnato  il  punteggio di un punto. Nessun punteggio e'
attribuito alle risposte errate o alle mancate risposte.
    3.  La prova scritta si intende superata con il conseguimento del
punteggio di almeno 60 punti.