Art. 8.

                             Graduatoria

    1.  La  commissione,  in base al punteggio conseguito nella prova
d'esame,  procede  alla formulazione della graduatoria di merito e la
trasmette,  unitamente  a  tutti gli atti concorsuali, alla regione o
alla provincia autonoma di Trento per gli adempimenti di competenza.
    2.  La commissione deve completare i suoi lavori entro il termine
perentorio  di  sette  giorni  dalla  data  dell'esame. Decorso detto
termine,  la  commissione  decade  e si provvede alla sostituzione di
tutti  i  membri  della  commissione  stessa escluso il segretario. I
componenti  decaduti  non  hanno  diritto ad alcun compenso, salvo il
rimborso delle eventuali spese di missione.
    3.  La  regione o la provincia autonoma di Trento, riscontrata la
regolarita' degli atti, approva la graduatoria di merito.
    4.  La regione o la provincia autonoma, dopo l'approvazione delle
singole  graduatorie  di  merito,  provvede,  in  base  al  punteggio
conseguito  da ciascun candidato, alla formulazione della graduatoria
a  livello  regionale  o  provinciale  entro e non oltre il ventesimo
giorno  dall'acquisizione dei verbali relativi agli esami di tutte le
commissioni.
    5.  In caso di parita' di punteggio, ha diritto di preferenza chi
ha minore anzianita' di laurea ed, a parita' di anzianita' di laurea,
chi ha minore eta'.
    6.  L'attribuzione  dei  posti  e'  disposta  in conformita' alle
risultanze  della graduatoria unica e nei limiti del numero dei posti
prefissato all'art. 1 del presente decreto.
    7. Dell'utile inserimento in graduatoria viene data comunicazione
agli  interessati da parte della regione o della provincia autonoma a
mezzo di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione o della
provincia autonoma.
    8.  La  regione o la provincia autonoma procede, su istanza degli
interessati,  presentata entro dieci giorni dalla pubblicazione della
graduatoria  nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia
autonoma,  alla  correzione  di  eventuali  errori  materiali ed alla
conseguente  modifica della graduatoria stessa, dandone comunicazione
mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione o della
provincia autonoma.