Art. 8. Graduatoria 1. La commissione, in base al punteggio conseguito nella prova d'esame, procede alla formulazione della graduatoria di merito e la trasmette, unitamente a tutti gli atti concorsuali, alla regione o alla provincia autonoma di Trento per gli adempimenti di competenza. 2. La commissione deve completare i suoi lavori entro il termine perentorio di sette giorni dalla data dell'esame. Decorso detto termine, la commissione decade e si provvede alla sostituzione di tutti i membri della commissione stessa escluso il segretario. I componenti decaduti non hanno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle eventuali spese di missione. 3. La regione o la provincia autonoma di Trento, riscontrata la regolarita' degli atti, approva la graduatoria di merito. 4. La regione o la provincia autonoma, dopo l'approvazione delle singole graduatorie di merito, provvede, in base al punteggio conseguito da ciascun candidato, alla formulazione della graduatoria a livello regionale o provinciale entro e non oltre il ventesimo giorno dall'acquisizione dei verbali relativi agli esami di tutte le commissioni. 5. In caso di parita' di punteggio, ha diritto di preferenza chi ha minore anzianita' di laurea ed, a parita' di anzianita' di laurea, chi ha minore eta'. 6. L'attribuzione dei posti e' disposta in conformita' alle risultanze della graduatoria unica e nei limiti del numero dei posti prefissato all'art. 1 del presente decreto. 7. Dell'utile inserimento in graduatoria viene data comunicazione agli interessati da parte della regione o della provincia autonoma a mezzo di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma. 8. La regione o la provincia autonoma procede, su istanza degli interessati, presentata entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma, alla correzione di eventuali errori materiali ed alla conseguente modifica della graduatoria stessa, dandone comunicazione mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma.