Art. 9.

                         Ammissione al corso

    1.  I  candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria unica,
regionale  o  provinciale,  nel limite dei posti fissati dall'art. 1,
devono  presentare  alla  regione o alla provincia autonoma, entro il
termine  perentorio  di  quindici  giorni  dalla  pubblicazione della
graduatoria  nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia
autonoma, i seguenti documenti in carta semplice:
      a) certificato  di laurea in medicina e chirurgia, in originale
o  copia  autenticata ai sensi di legge, dal quale risulti il giorno,
il mese e l'anno di conseguimento;
      b) certificato  di  abilitazione  all'esercizio professionale o
copia autenticata ai sensi di legge;
      c) certificato di iscrizione all'albo professionale dell'ordine
provinciale   dei   medici   chirurghi   e  degli  odontoiatri  o  al
corrispondente  albo  professionale  di  uno  dei  Paesi  dell'Unione
europea.
    2.  La  mancata presentazione nel termine prescritto anche di uno
solo  dei documenti di cui al comma 1 comporta la cancellazione dalla
graduatoria regionale o provinciale.