Art. 9. Ammissione al corso 1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria unica, regionale o provinciale, nel limite dei posti fissati dall'art. 1, devono presentare alla regione o alla provincia autonoma, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma, i seguenti documenti in carta semplice: a) certificato di laurea in medicina e chirurgia, in originale o copia autenticata ai sensi di legge, dal quale risulti il giorno, il mese e l'anno di conseguimento; b) certificato di abilitazione all'esercizio professionale o copia autenticata ai sensi di legge; c) certificato di iscrizione all'albo professionale dell'ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri o al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea. 2. La mancata presentazione nel termine prescritto anche di uno solo dei documenti di cui al comma 1 comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale o provinciale.