Art. 2.
    Dalla  data  di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale  decorre  il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 9
del   decreto-legge   21   aprile   1995,  n.  120,  convertito,  con
modificazioni,   dalla   legge   21   giugno  1995,  n.  236  per  la
presentazione  al  Rettore,  da  parte  dei  candidati,  di eventuali
istanze  di  ricusazioni  dei  commissari.  Decorso  tale  termine  e
comunque  dopo  l'insediamento  della  commissione  non  sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.