Art. 10.

    Approvazione della graduatoria e dichiarazione del vincitore

    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati sara' formata secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato,  con  l'osservanza,  a  parita' di punti, delle preferenze
previste dall'art. 9.
    La  votazione  complessiva  e'  data dalla somma tra la media dei
voti  conseguiti  nelle  prove  scritte,  del punteggio riportato nei
titoli e la votazione riportata nella prova orale.
    Saranno  dichiarati  vincitori,  nei  limiti  dei  posti  messi a
concorso,  i  candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria  di
merito.
    La graduatoria di merito, unitamente a quella del vincitore sara'
approvata  con  decreto  del  Rettore  e  pubblicata  nel  bollettino
ufficiale dell'Universita' degli studi di Bari. Di tale pubblicazione
sara'  data  notizia  mediante  avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".
    Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorreranno i termini
per la validita' della graduatoria e per eventuali impugnative.