Art. 4.

                               Titoli

    Unitamente  alla domanda il candidato dovra' presentare eventuali
titoli di cui sia in possesso.
    Agli stessi potra' essere attribuito un punteggio complessivo non
superiore a 10 punti.
    Le  categorie  di titoli che saranno oggetto di valutazione ed il
punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse sono i seguenti:
      1)  titoli di servizio (servizio prestato presso lo Stato, enti
pubblici  o  aziende  di importanza nazionale). Fino ad un massimo di
punti 2;
      2) pubblicazioni scientifiche.
    Per  i  lavori  stampati  all'estero deve risultare la data ed il
luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere
adempiuti    gli    obblighi   previsti   dall'art. 1   del   decreto
luogotenenziale  31 agosto  1945, n. 660. Fino ad un massimo di punti
4;
      3)  titoli  accademici  e  di studio attinenti al posto messo a
concorso (compresi i titoli di studio per l'accesso) in ragione della
votazione  riportata  o  del  giudizio  finale. Fino ad un massimo di
punti 3;
      4) altri titoli attinenti al posto messo a concorso. Fino ad un
massimo di punti 1;
    Potranno essere presi in considerazione:
      A)  documenti  e  titoli, in originale o in copia autenticata o
mediante  autocertificazione  o  dichiarazione  sostitutiva  di  atto
notorio,  ai  sensi  dagli articoli 2 e 4 della legge 15/1968 e dagli
articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 403/1998;
      B)  pubblicazioni, in unica copia, presentate in originale o in
fotocopia.  In  quest'ultimo  caso  il  candidato dovra' produrre, ai
sensi  delle  norme  contenute  nella legge 15/1968 e nel decreto del
Presidente  della  Repubblica 403/1998, una dichiarazione sostitutiva
di  atto  di  notorieta'  che  dichiari  la  conformita'  della copia
all'originale.  Tale  ultima  dichiarazione sostitutiva dovra' essere
sottoscritta  alla  presenza  del  funzionario  addetto a ricevere la
documentazione o inviata all'ufficio preposto allegando una fotocopia
di un proprio documento di identita'.
    Le  autocertificazioni  e  le  dichiarazioni  rilasciate ai sensi
delle  piu' volte richiamate disposizioni di cui alla legge 15/1968 e
al  decreto del Presidente della Repubblica 403/1998, potranno essere
redatte secondo gli allegati modelli B e C.
      C)  elenco,  in duplice copia, dei documenti, dei titoli, delle
pubblicazioni o di quant'altro venga allegato alla domanda.
    I  documenti  ed  i certificati vanno prodotti in carta libera ai
sensi  dell'art. 1  della  legge 23 agosto 1988 n. 370; se redatti in
lingua  straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua
italiana  certificata  conforme  al  testo  straniero,  redatta dalla
competente  rappresentanza  diplomatica  o  consolare,  ovvero  da un
traduttore ufficiale.
    Non  e' consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni per
qualunque motivo gia' presentati a questa Universita'
    Non   saranno   presi   in  considerazione  documenti,  titoli  o
pubblicazioni  che  perverranno a questo Ateneo dopo il termine utile
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
    La  valutazione  dei  titoli,  previa  individuazione dei criteri
fatta  nella  seduta  preliminare,  sara'  effettuata  dopo  le prove
scritte e prima della correzione dei relativi elaborati. Il risultato
di   tale   valutazione,  sara'  resa  nota  agli  interessati  prima
dell'effettuazione della prova orale.