Art. 6.

             Adempimenti delle commissioni giudicatrici

    Le  commissioni  giudicatrici,  per  procedere  alla  valutazione
comparativa  dei  candidati, predeterminano i criteri di massima e li
consegnano  al responsabile del procedimento, il quale ne assicura la
pubblicita' all'Albo del rettorato, presso la sede ufficio concorsi e
nomine,  e  della facolta' che ha richiesto il bando, nonche' per via
telematica.
    I  criteri  sono  pubblicizzati  almeno  sette giorni prima della
prosecuzione dei lavori della commissione.
    Le    commissioni   giudicatrici   procedono   alla   valutazione
comparativa   secondo  le  norme  indicate  nel  citato  decreto  del
Presidente  della Repubblica n. 390/1998. A tal fine esse valutano in
primo  luogo  il curriculum, i titoli e le pubblicazioni scientifiche
presentati da ciascun candidato.
    Per  valutare  il  curriculum e le pubblicazioni scientifiche dei
candidati, le commissioni possono utilizzare i seguenti criteri:
      a) originalita' ed innovativita' della produzione scientifica e
rigore metodologico;
      b) apporto    individuale    del    candidato,   analiticamente
determinato, nei lavori in collaborazione;
      c) congruenza  della  attivita' del candidato con le discipline
ricomprese  nel  settore  scientifico-disciplinare  per  il  quale e'
bandita  la  procedura  ovvero con tematiche interdisciplinari che le
comprendano;
      d) rilevanza  scientifica  della  collocazione editoriale delle
pubblicazioni   e   loro   diffusione   all'interno  della  comunita'
scientifica;
      e) continuita'  temporale della produzione scientifica anche in
relazione  alla  evoluzione  delle conoscenze nello specifico settore
scientifico-disciplinare.
    Le commissioni giudicatrici possono, nel valutare il curriculum e
le   pubblicazioni  scientifiche  dei  candidati,  far  ricorso,  ove
possibile,   a   parametri   riconosciuti   in   ambito   scientifico
internazionale.
    Costituiscono,  in  ogni  caso, titoli da valutare specificamente
nelle valutazioni comparative:
      a) l'attivita'    didattica    svolta,    nonche'   l'attivita'
clinico-assistenziale  per  i settori scientifico disciplinari per il
quale e' richiesto;
      b) i  servizi  prestati  negli  Atenei  e negli Enti di ricerca
italiani e stranieri;
      c) l'attivita'  di  ricerca,  comunque  svolta, presso soggetti
pubblici e privati italiani e stranieri;
      d) i  titoli  di  dottore  di ricerca, la fruizione di borse di
studio finalizzate ad attivita' di ricerca;
      e) l'organizzazione,  direzione  e  coordinamento  di gruppi di
ricerca;
      f) il   coordinamento   di  iniziative  in  campo  didattico  e
scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.
    Al  termine  della  valutazione  dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche  la  procedura  prevede  lo  svolgimento  delle seguenti
prove:
      1) una discussione sui titoli scientifici presentati;
      2) una prova didattica.
    Le prove sono pubbliche.
    Il  diario  delle  prove, con l'indicazione della sede d'esame in
cui  le  medesime  avranno  luogo,  sara' notificato agli interessati
tramite lettera raccomandata a/r non meno di venti giorni prima dello
svolgimento delle prove stesse.
    Non  saranno  prese  in  considerazione le rinunce pervenute dopo
l'espletamento di dette prove.
    La  mancata presentazione di un candidato alla prova didattica e'
considerata  esplicita  e definitiva manifestazione della volonta' di
rinunciare alla valutazione comparativa.
    Per  sostenere le prove suddette i candidati devono essere muniti
esclusivamente di un valido documento di riconoscimento.
    Al  termine  di  ogni  singola  prova  la  commissione formula la
propria   valutazione   (singola   e   collegiale)  che  deve  essere
immediatamente verbalizzata.
    Conclusi i lavori la commissione, previa valutazione comparativa,
con  propria deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti,
dichiara  i  nominativi  di  non piu' di tre idonei per ciascun posto
bandito, come previsto dal comma 2 dell'art. 5 della legge 210/1998.
    Le  commissioni giudicatrici devono concludere i lavori entro sei
mesi  dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il
rettore  puo' prorogare, per una sola volta e per non piu' di quattro
mesi, il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed
eccezionali  motivi  segnalati  dal Presidente della commissione. Nel
caso  in  cui  i lavori non si siano conclusi     dopo la proroga, il
rettore,  con  provvedimento  motivato,  avvia  le  procedure  per la
sostituzione  dei  componenti  cui  siano  imputabili  le  cause  del
ritardo,  stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione
dei lavori.