Art. 6. Adempimenti delle commissioni giudicatrici Le commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, predeterminano i criteri di massima e li consegnano al responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicita' all'Albo del rettorato, presso la sede ufficio concorsi e nomine, e della facolta' che ha richiesto il bando, nonche' per via telematica. I criteri sono pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione. Le commissioni giudicatrici procedono alla valutazione comparativa secondo le norme indicate nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 390/1998. A tal fine esse valutano in primo luogo il curriculum, i titoli e le pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun candidato. Per valutare il curriculum e le pubblicazioni scientifiche dei candidati, le commissioni possono utilizzare i seguenti criteri: a) originalita' ed innovativita' della produzione scientifica e rigore metodologico; b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato, nei lavori in collaborazione; c) congruenza della attivita' del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale e' bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano; d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita' scientifica; e) continuita' temporale della produzione scientifica anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare. Le commissioni giudicatrici possono, nel valutare il curriculum e le pubblicazioni scientifiche dei candidati, far ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale. Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente nelle valutazioni comparative: a) l'attivita' didattica svolta, nonche' l'attivita' clinico-assistenziale per i settori scientifico disciplinari per il quale e' richiesto; b) i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri; c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri; d) i titoli di dottore di ricerca, la fruizione di borse di studio finalizzate ad attivita' di ricerca; e) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca; f) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale. Al termine della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche la procedura prevede lo svolgimento delle seguenti prove: 1) una discussione sui titoli scientifici presentati; 2) una prova didattica. Le prove sono pubbliche. Il diario delle prove, con l'indicazione della sede d'esame in cui le medesime avranno luogo, sara' notificato agli interessati tramite lettera raccomandata a/r non meno di venti giorni prima dello svolgimento delle prove stesse. Non saranno prese in considerazione le rinunce pervenute dopo l'espletamento di dette prove. La mancata presentazione di un candidato alla prova didattica e' considerata esplicita e definitiva manifestazione della volonta' di rinunciare alla valutazione comparativa. Per sostenere le prove suddette i candidati devono essere muniti esclusivamente di un valido documento di riconoscimento. Al termine di ogni singola prova la commissione formula la propria valutazione (singola e collegiale) che deve essere immediatamente verbalizzata. Conclusi i lavori la commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti, dichiara i nominativi di non piu' di tre idonei per ciascun posto bandito, come previsto dal comma 2 dell'art. 5 della legge 210/1998. Le commissioni giudicatrici devono concludere i lavori entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il rettore puo' prorogare, per una sola volta e per non piu' di quattro mesi, il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi dopo la proroga, il rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.