Art. 10.


                      Nomina e periodo di prova

    Con  la stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a
tempo  indeterminato  e con regime di impegno orario a tempo pieno il
vincitore  del  concorso,  che  risultera'  in  possesso  di  tutti i
requisiti   prescritti,   assumera'   il   profilo  professionale  di
assistente  tecnico  di  ruolo  in  prova, sesta qualifica funzionale
dell'area  tecnico-scientifica,  con diritto al trattamento economico
spettante per legge.
    Il rapporto di lavoro deve intendersi risolto nel caso di mancata
assunzione  del  servizio  nel  termine assegnato, salvo comprovati e
giustificati motivi di impedimento.
    In  tal  caso  l'amministrazione,  valutati i predetti motivi, si
riserva di prorogare il termine per l'assunzione, compatibilmente con
le esigenze di servizio.
    Il periodo di prova ha la durata di tre mesi.
    Ai  fini  del  completamento  di  tale  periodo,  si terra' conto
esclusivamente del servizio effettivamente prestato.
    Il  periodo  di  prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla
scadenza. Decorsa la meta' del periodo di prova, ciascuna delle parti
puo',  in  qualsiasi  momento, recedere dal rapporto senza obbligo di
preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso.
    Il  recesso,  debitamente  motivato,  produce  i suoi effetti dal
momento dell'avvenuta notifica alla controparte.
    In  caso  di  recesso,  la  retribuzione  viene  corrisposta fino
all'ultimo  giorno  di  effettivo  servizio,  compresi  i ratei della
tredicesima  mensilita'  e  gli  emolumenti  per le giornate di ferie
maturate e non godute.
    Decorso  il  periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in   servizio   e  gli  viene  riconosciuta,  a  tutti  gli  effetti,
l'anzianita' dal giorno dell'assunzione.
    Il  dipendente  non potra' ottenere il trasferimento presso altra
sede nei primi tre anni di servizio.