Art. 6.


                            Prove d'esame

    Le  prove  d'esame  consistono  in una prova scritta, a contenuto
teorico-pratico, e in un colloquio.
    La  prova  scritta  consistera'  nella  stesura  di  un elaborato
tecnico su uno dei seguenti argomenti:
      sistemi operativi e loro tecniche di gestione;
      tecniche  di  organizzazione  e  sistemi di gestione di basi di
dati;
      architetture di sistemi e reti di calcolatori;
      allestimento  e  gestione di generici laboratori didattici e di
ricerca.
    Il colloquio vertera' sugli argomenti oggetto della prova scritta
e sulle seguenti materie:
      scienza dell'informazione;
      legislazione universitaria;
      lingua  straniera  scelta dal candidato tra la lingua inglese e
quella francese.
    I  candidati  stranieri  dovranno  svolgere  le  prove d'esame in
lingua italiana.
    I  candidati,  durante  l'espletamento  delle prove, non potranno
consultare  appunti,  manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque
specie ma solo dizionari e testi di legge non commentati.
    Il  diario  della  prova  scritta  sara'  notificato ai candidati
almeno  quindici  giorni  prima  dell'inizio  della  prova  medesima,
secondo  quanto  espressamente previsto dall'articolo 6, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994,
sostituito  dall'articolo  6, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 693 del 30 ottobre 1996.
    Conseguono  l'ammissione  al  colloquio  i  candidati che abbiano
riportato  nella prova scritta una votazione non inferiore ai 21/30 o
equivalente.
    Ai   candidati  ammessi  a  sostenere  il  colloquio  sara'  data
comunicazione  almeno  venti  giorni  prima  di  quello  fissato  per
l'espletamento della prova.
    Il  colloquio,  che  si  svolgera'  nel  rispetto delle modalita'
previste  dall'art. 6,  comma 4 e 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si intende superato se il candidato
ottiene una votazione non inferiore ai 21/30 o equivalente.
    Per  essere  ammessi  a  sostenere  le  prove d'esame i candidati
dovranno   essere   muniti   di   uno   dei   seguenti  documenti  di
riconoscimento:
      a)  tessera  postale  o  porto  d'armi  o  passaporto  o  carta
d'identita' o patente auto se rilasciata dalla Prefettura;
      b)  tessera  di  riconoscimento  personale,  se il candidato e'
pubblico dipendente.
    La  mancata  presentazione  alle  prove d'esame sara' considerata
come rinuncia al concorso, qualunque ne sia la causa.