Art. 6. Prove d'esame Le prove d'esame consistono in una prova scritta, a contenuto teorico-pratico, e in un colloquio. La prova scritta consistera' nella stesura di un elaborato tecnico su uno dei seguenti argomenti: sistemi operativi e loro tecniche di gestione; tecniche di organizzazione e sistemi di gestione di basi di dati; architetture di sistemi e reti di calcolatori; allestimento e gestione di generici laboratori didattici e di ricerca. Il colloquio vertera' sugli argomenti oggetto della prova scritta e sulle seguenti materie: scienza dell'informazione; legislazione universitaria; lingua straniera scelta dal candidato tra la lingua inglese e quella francese. I candidati stranieri dovranno svolgere le prove d'esame in lingua italiana. I candidati, durante l'espletamento delle prove, non potranno consultare appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie ma solo dizionari e testi di legge non commentati. Il diario della prova scritta sara' notificato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio della prova medesima, secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, sostituito dall'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 693 del 30 ottobre 1996. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore ai 21/30 o equivalente. Ai candidati ammessi a sostenere il colloquio sara' data comunicazione almeno venti giorni prima di quello fissato per l'espletamento della prova. Il colloquio, che si svolgera' nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 6, comma 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si intende superato se il candidato ottiene una votazione non inferiore ai 21/30 o equivalente. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: a) tessera postale o porto d'armi o passaporto o carta d'identita' o patente auto se rilasciata dalla Prefettura; b) tessera di riconoscimento personale, se il candidato e' pubblico dipendente. La mancata presentazione alle prove d'esame sara' considerata come rinuncia al concorso, qualunque ne sia la causa.