Art. 8.


                        Graduatoria di merito

    Espletate  le  prove  del  concorso,  la commissione giudicatrice
redige  la  graduatoria  di merito secondo l'ordine decrescente delle
votazioni  complessive  riportate  da  ciascun  candidato, risultanti
dalla somma dei voti riportati nella prova scritta e nel colloquio.
    Ai  fini  della  redazione  della  graduatoria  finale  di merito
saranno altresi' valutati i titoli di preferenza e/o di precedenza di
cui all'art. 7 del presente bando.
    Con  provvedimento del direttore amministrativo saranno approvati
gli  atti  della  commissione  giudicatrice,  nonche'  la graduatoria
finale di merito, e sara' dichiarato il vincitore del concorso.
    La   graduatoria  finale  sara'  pubblicata  mediante  affissione
nell'albo  ufficiale  dell'universita' degli studi del Sannio, presso
la sede del rettorato.
    Dal  giorno  successivo  a quello di pubblicazione della predetta
graduatoria, decorrono i termini per eventuali impugnative.
    La graduatoria resta efficace per un termine di ventiquattro mesi
dalla  data della predetta pubblicazione per l'eventuale copertura di
posti  che  dovessero  risultare  vacanti  o rendersi successivamente
disponibili.