Art. 9.


                 Presentazione dei documenti di rito

    All'atto  della stipulazione del contratto individuale di lavoro,
il  vincitore del concorso e' invitato a presentare, entro il termine
di   trenta   giorni,   un   certificato  medico,  con  l'indicazione
dell'avvenuto    accertamento   sierologico   del   sangue   previsto
dall'articolo  7  della  legge  25 luglio  1956,  n. 837,  rilasciato
dall'azienda  sanitaria  locale,  da  un  medico  militare  o  da  un
ufficiale  sanitario  e  attestante  la  sana e robusta costituzione,
l'idoneita'   fisica   e   psichica   al   servizio  continuativo  ed
incondizionato  all'impiego,  l'assenza  di  imperfezioni che possano
comunque  influire  sul  rendimento  del  servizio  e di malattie che
possano mettere in pericolo la salute pubblica.
    Per   coloro   che  abbiano  menomazioni  fisiche  e'  richiesta,
altresi',  una dichiarazione dell'ufficiale sanitario comprovante che
l'invalido, per la natura e il grado della mutilazione o invalidita',
non  puo' riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumita' dei
compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.
    Il vincitore del concorso e' tenuto a presentare, entro lo stesso
termine,  una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa
ai  sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale
attesti:
      a) di    non    svolgere   attivita'   che   diano   luogo   ad
incompatibilita';
      b) di  non  ricoprire altri posti retribuiti alle dipendenze di
enti  o  strutture  pubbliche  o  private  (in  caso  contrario, tale
dichiarazione  deve  essere  sostituita  con quella di opzione per il
nuovo impiego);
      c) di  possedere  tutti  i  requisiti  richiesti  dal  bando di
concorso.
    I  documenti  rilasciati  al  cittadino straniero dalle autorita'
competenti  dello  Stato  di  appartenenza debbono essere legalizzati
dalle autorita' consolari italiane.
    Agli  atti  e  ai  documenti  in  lingua  straniera dovra' essere
allegata  una  traduzione  in  lingua  italiana la cui conformita' al
testo    originale   deve   essere   certificata   dalla   competente
rappresentanza diplomatica o consolare.
    Scaduto  inutilmente  il  termine  di  cui al primo comma e fatta
salva la possibilita' di prorogarlo su richiesta dell'interessato nel
caso  di  comprovato  impedimento,  l'amministrazione non dara' luogo
alla  stipulazione  del  contratto ovvero provvedera', per i rapporti
eventualmente   gia'   instaurati,   all'immediata   risoluzione  dei
medesimi.
    Per   i  portatori  di  handicap  si  applicano  le  disposizioni
contenute nell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.