Art. 6.

                            Prove d'esame

    Le  prove  d'esame consistono in due prove scritte e in una prova
orale. Il programma d'esame e' cosi' articolato:
    prima prova scritta:
      relazione  tecnico  illustrativa, concernente la progettazione,
l'esecuzione, la manutenzione di opere pubbliche, di impianti tecnici
della   edilizia  universitaria,  con  particolare  riferimento  agli
impianti   elettrici,  in  media  e  bassa  tensione,  agli  impianti
telefonici  e  a  quelli  di  trasmissione  dati  e  all'impianto  di
rilevazione incendi.
    seconda prova scritta (a contenuto teorico-pratico):
      studio  e progettazione di massima di uno degli impianti di cui
alla   prova   scritta,   con  elaborazioni  grafiche  e  particolari
esecutivi, relazione di capitolato e contabilizzazione.
    prova orale:
    Il colloquio vertera' su:
      materie oggetto delle prove scritte;
      tecnologia dei principali componenti impiantistici;
      normativa  tecnica  vigente  concernente  la  disciplina  degli
impianti tecnologici;
      legislazione sulla sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro
e  sulla  normativa  antincendio  con  particolare  riferimento  agli
impianti tecnologici;
      legislazione  per la fornitura di beni e servizi nella pubblica
amministrazione;
      contabilita'  generale  dello  Stato  relativamente  ai  lavori
pubblici e alla fornitura di beni e servizi;
      nozioni di legislazione sociale;
      norme  sulla  prevenzione  degli  infortuni  sul  lavoro, sulla
igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, sulla sicurezza nei cantieri
mobili.
    Il  candidato  dovra', inoltre, dimostrare di saper utilizzare le
apparecchiature  e  le applicazioni informatiche piu' diffuse (Office
Automation)  e la grafica mediante computer, e di conoscere la lingua
inglese.
    I  candidati,  durante  l'espletamento  delle  prove scritte, non
possono  consultare  appunti,  manoscritti,  libri o pubblicazioni di
qualunque  specie,  ma solo dizionari e testi di legge non commentati
solo se autorizzati dalla Commissione esaminatrice.
    Il  diario  delle  prove  scritte  sara'  notificato ai candidati
almeno  quindici  giorni  prima  dell'inizio  delle  prove  medesime,
secondo  quanto  espressamente previsto dall'art. 6, primo comma, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487,
sostituito dall'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693.
    Conseguono  l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato  in  ciascuna  prova scritta una votazione non inferiore ai
21/30 o equivalente.
    Ai  candidati  ammessi  a  sostenere  la  prova  orale sara' data
comunicazione  almeno  venti  giorni  prima  di  quello  fissato  per
l'espletamento  della  prova,  secondo  quanto  previsto dall'art. 6,
terzo  comma,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487.
    La  predetta comunicazione conterra' anche l'indicazione del voto
riportato dal candidato in ciascuna delle due prove scritte.
    Il  colloquio,  che  si  svolgera'  nel  rispetto delle modalita'
previste  dall'art. 6,  quarto  e quinto comma, del succitato decreto
del  Presidente  della Repubblica n. 487/1994, si intende superato se
il   candidato  ottiene  una  votazione  non  inferiore  ai  21/30  o
equivalente.
    Per  essere  ammessi  a  sostenere  le  prove d'esame i candidati
dovranno   essere   muniti   di   uno   dei   seguenti  documenti  di
riconoscimento, in corso di validita':
      a) fotografia  recente  applicata su carta legale, con la firma
del candidato;
      b) tessera  di  riconoscimento  personale,  se  il candidato e'
pubblico dipendente;
      c) tessera   postale  o  porto  d'armi  o  passaporto  o  carta
d'identita' o patente.