Art. 6. Prove d'esame Le prove d'esame consistono in due prove scritte e in una prova orale. Il programma d'esame e' cosi' articolato: prima prova scritta: relazione tecnico illustrativa, concernente la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione di opere pubbliche, di impianti tecnici della edilizia universitaria, con particolare riferimento agli impianti elettrici, in media e bassa tensione, agli impianti telefonici e a quelli di trasmissione dati e all'impianto di rilevazione incendi. seconda prova scritta (a contenuto teorico-pratico): studio e progettazione di massima di uno degli impianti di cui alla prova scritta, con elaborazioni grafiche e particolari esecutivi, relazione di capitolato e contabilizzazione. prova orale: Il colloquio vertera' su: materie oggetto delle prove scritte; tecnologia dei principali componenti impiantistici; normativa tecnica vigente concernente la disciplina degli impianti tecnologici; legislazione sulla sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro e sulla normativa antincendio con particolare riferimento agli impianti tecnologici; legislazione per la fornitura di beni e servizi nella pubblica amministrazione; contabilita' generale dello Stato relativamente ai lavori pubblici e alla fornitura di beni e servizi; nozioni di legislazione sociale; norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, sulla igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, sulla sicurezza nei cantieri mobili. Il candidato dovra', inoltre, dimostrare di saper utilizzare le apparecchiature e le applicazioni informatiche piu' diffuse (Office Automation) e la grafica mediante computer, e di conoscere la lingua inglese. I candidati, durante l'espletamento delle prove scritte, non possono consultare appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, ma solo dizionari e testi di legge non commentati solo se autorizzati dalla Commissione esaminatrice. Il diario delle prove scritte sara' notificato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sostituito dall'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione non inferiore ai 21/30 o equivalente. Ai candidati ammessi a sostenere la prova orale sara' data comunicazione almeno venti giorni prima di quello fissato per l'espletamento della prova, secondo quanto previsto dall'art. 6, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La predetta comunicazione conterra' anche l'indicazione del voto riportato dal candidato in ciascuna delle due prove scritte. Il colloquio, che si svolgera' nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 6, quarto e quinto comma, del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, si intende superato se il candidato ottiene una votazione non inferiore ai 21/30 o equivalente. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, in corso di validita': a) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma del candidato; b) tessera di riconoscimento personale, se il candidato e' pubblico dipendente; c) tessera postale o porto d'armi o passaporto o carta d'identita' o patente.