Art. 7.

                Titoli di preferenza e di precedenza

    I  concorrenti  che  avranno superato la prova orale dovranno far
pervenire,   di   propria  iniziativa,  al  Direttore  Amministrativo
dell'Universita'  degli  studi  di Salerno - Ripartizione II, Ufficio
Personale  Tecnico  ed Amministrativo - Via Ponte don Melillo - 84084
Fisciano  (Salerno),  entro  il termine perentorio di quindici giorni
dall'espletamento  della  prova medesima, i documenti, in originale o
in  copia  autentica, attestanti il possesso dei titoli di preferenza
e/o  di  precedenza,  valutabili  a  parita' di merito e a parita' di
titoli.
    Ai  sensi  dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente
della   Repubblica   20 ottobre   1998,   n. 403,   la  dichiarazione
sostitutiva  di  atto  di  notorieta'  di  cui all'art. 4 della legge
4 gennaio   1968,   n. 15,   tiene   luogo,   a  tutti  gli  effetti,
dell'autentica  di copia. Hanno diritto alla preferenza, a parita' di
merito:
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4)  i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7)  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9)  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12)  i  figli  di  mutilati e invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
      13)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      14)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      15)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
      16)   coloro   che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17)  coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
      18)  i  coniugati  e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19) gli invalidi e i mutilati civili;
      20)  i  militari  volontari  delle Forze armate congedati senza
demerito a termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli, la precedenza e' determinata dal
numero  dei  figli  a  carico,  indipendentemente  dal  fatto  che il
candidato sia coniugato o meno.
    Ai  sensi dell'art. 3, settimo comma, della legge 15 maggio 1997,
n. 127,  come  modificato  dall'art,  2  della  legge 16 giugno 1998,
n. 191,  se  due  o  piu'  candidati  ottengono,  a conclusione delle
operazioni  di  valutazione  dei  titoli  e  delle prove di esame, lo
stesso punteggio, e' preferito il candidato piu' giovane d'eta'.
    Da  tali  documenti dovra' risultare inoltre che il requisito era
posseduto   alla   data   di   scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
    I  documenti  si  considerano  prodotti  in tempo utile, anche se
spediti  a  mezzo  di raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine  suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.