Art. 3.
    Per  i  motivi  indicati  nelle  premesse,  l'art. 9  del  D.D.G.
23 novembre 1999 e' sostituito dal seguente:
    Le  singole  commissioni  esaminatrici  dei  concorsi  di  cui al
precedente  art. 2  formeranno  le  graduatorie  generali  di  merito
secondo  l'ordine  decrescente della votazione complessiva conseguita
da  ciascun  candidato  e risultante dalla somma della media dei voti
conseguiti nelle prove scritte e del voto conseguito nel colloquio ed
elencheranno  in  ordine  alfabetico  i candidati che si troveranno a
parita' di punteggio.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
      Roma, 7 aprile 2000
                                  Il direttore generale: Paradisi