Art. 3. Per i motivi indicati nelle premesse, l'art. 9 del D.D.G. 23 novembre 1999 e' sostituito dal seguente: Le singole commissioni esaminatrici dei concorsi di cui al precedente art. 2 formeranno le graduatorie generali di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato e risultante dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e del voto conseguito nel colloquio ed elencheranno in ordine alfabetico i candidati che si troveranno a parita' di punteggio. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 7 aprile 2000 Il direttore generale: Paradisi