Art. 10.

                   Graduatoria generale di merito

    1.  Sono  dichiarati  vincitori  i  candidati utilmente collocati
nella   graduatoria  di  merito,  formata  sulla  base  dei  punteggi
riportati nelle prove d'esame.
    2.  La  graduatoria  generale  di  merito unitamente a quella dei
vincitori  sono  approvate  con  decreto  del  Direttore generale del
Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e successivamente
pubblicate nel Bollettino ufficiale del Dipartimento stesso.
    3. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso inserito
nella Gazzetta Ufficiale; dalla data di pubblicazione di detto avviso
decorre il termine per le eventuali impugnative.