Art. 11. Documenti di rito 1. Il candidato dichiarato vincitore con riserva di accertamento dei requisiti prescritti per l'assunzione dovra' far pervenire al Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette - Direzione centrale degli affari generali, del personale e dei servizi informatici e tecnici - Divisione IV, via M. Carucci n. 71 - 00143 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti: 1) dichiarazione, sulla falsariga dell'allegato B, resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. l5 e degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dalla quale risulti: a) data e luogo di nascita; b) residenza con indicazione della via, del numero civico, della citta' e della provincia, del codice di avviamento postale e l'eventuale recapito telefonico; c) il possesso della cittadinanza italiana; d) il comune nelle cui liste elettorali risulti iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime (ovvero per i cittadini non italiani, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il godimento); e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a suo carico; f) titoli d'istruzione. L'amministrazione ha facolta' di procedere a idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Le dichiarazioni mendaci o false sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e nei casi piu' gravi possono comportare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Resta salva la possibilita' per il vincitore di presentare, al posto delle dichiarazioni sostitutive, i documenti in originale o copia autenticata conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo. 2. fotocopia di un documento di riconoscimento.