Art. 11.

                          Documenti di rito

    1.  Il candidato dichiarato vincitore con riserva di accertamento
dei  requisiti  prescritti  per  l'assunzione dovra' far pervenire al
Dipartimento  delle  dogane  e  delle  imposte  indirette - Direzione
centrale   degli   affari  generali,  del  personale  e  dei  servizi
informatici  e  tecnici  - Divisione IV, via M. Carucci n. 71 - 00143
Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal
giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti
documenti:
      1)  dichiarazione,  sulla  falsariga  dell'allegato  B, resa ai
sensi  degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. l5 e degli
articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403, dalla quale risulti:
      a) data e luogo di nascita;
      b) residenza  con  indicazione  della  via,  del numero civico,
della  citta'  e  della provincia, del codice di avviamento postale e
l'eventuale recapito telefonico;
      c) il possesso della cittadinanza italiana;
      d) il comune nelle cui liste elettorali risulti iscritto ovvero
i  motivi  della  non  iscrizione  o  della cancellazione dalle liste
medesime  (ovvero per i cittadini non italiani, di godere dei diritti
civili  e  politici  nello  Stato  di  appartenenza o di provenienza,
ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il godimento);
      e) le  eventuali  condanne  penali  riportate ed i procedimenti
penali eventualmente pendenti a suo carico;
      f) titoli d'istruzione.
    L'amministrazione  ha  facolta'  di  procedere a idonei controlli
sulla  veridicita'  delle dichiarazioni sostitutive. Le dichiarazioni
mendaci  o  false  sono  punibili  ai sensi del codice penale e delle
leggi  speciali  in  materia e nei casi piu' gravi possono comportare
l'interdizione  temporanea  dai  pubblici  uffici,  ferma restando la
decadenza   dai  benefici  eventualmente  conseguiti  in  seguito  al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
    Resta  salva  la  possibilita' per il vincitore di presentare, al
posto  delle  dichiarazioni  sostitutive,  i documenti in originale o
copia autenticata conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.
    2. fotocopia di un documento di riconoscimento.