Art. 3. Domande di ammissione 1. Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema allegato A al presente decreto, devono essere inviate a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, al Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette - Direzione centrale degli affari generali, del personale e dei servizi informatici e tecnici - Divisione IV, via M. Carucci n. 71 - 00143 Roma. La data di spedizione della domanda e' comprovata dal timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. Non e' richiesta l'autenticazione della firma apposta sulla domanda. 2. Il candidato e' tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione di domicilio. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la mancata ricezione delle domande ne' per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda dovute a disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. 3. Non si tiene conto delle domande prive della firma e di quelle spedite oltre il termine stabilito al primo comma del presente articolo. Del pari non si terra' conto delle domande che non contengano le dichiarazioni precisate nel comma successivo circa il possesso dei requisiti previsti per l'ammissione al concorso. 4. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilita', pena l'esclusione dal concorso: a) le proprie generalita' (le donne coniugate devono indicare prima il cognome da nubile e poi quello da coniugata); b) la data e luogo di nascita; c) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale cui desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni; d) il possesso della cittadinanza italiana; e) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti; g) diploma di laurea, nell'esatta e completa denominazione, con l'indicazione dell'universita' e della data del suo conseguimento; gli estremi del superamento dell'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione, nonche' quelli di iscrizione all'albo o all'ordine professionale; h) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari; i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; l) regione di preferenza; m) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ne' dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile; n) la scelta di una lingua straniera tra: inglese, francese e tedesco; o) gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza posseduti da far valere cosi' come previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. 6. I titoli di precedenza e preferenza a parita' di punteggio citati nel presente articolo, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non sono presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria del concorso. 7. Il candidato portatore di "handicap" deve specificare nella domanda di partecipazione al concorso l'ausilio necessario in relazione al proprio "handicap" nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.