Art. 7. Modalita' di esame 1. Le prove scritte avranno luogo in Roma, nella data e all'indirizzo che saranno indicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ยช serie speciale "Concorsi ed esami" - dell'8 agosto 2000. 2. I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso si presenteranno a sostenere le prove stesse, senza alcun preavviso od invito, nei giorni e nella sede indicata nella citata Gazzetta Ufficiale. 3. L'assenza dalle prove scritte comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa. 4. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i concorrenti devono essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: a) carta d'identita'; b) patente di guida; c) passaporto; d) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851. 5. Tutti i candidati sono ammessi con riserva alle prove d'esame; l'amministrazione ha la facolta' di disporre in qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento delle prove, l'esclusione dal concorso, per mancanza di requisiti.