Art. 8. Ammissione al colloquio 1. I candidati ammessi al colloquio sono avvisati almeno venti giorni prima della data in cui il medesimo deve essere sostenuto. Agli stessi e' comunicato il punteggio riportato nelle prove scritte. 2. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso di mancato ricevimento dell'avviso, dovuto a disguidi postali ovvero a mancata comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda di partecipazione.