Art. 2. Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione al concorso i candidati debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dei seguenti requisiti: a) diploma di laurea in ingegneria chimica, meccanica o elettrotecnica, abilitazione all'esercizio della professione, iscrizione all'albo o all'ordine professionale; b) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari; c) cittadinanza italiana. 2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che: a) siano esclusi dall'elettorato politico attivo; b) siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile. 3. L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.