Art. 2.

                     Requisiti per l'ammissione

    1.  Per  l'ammissione  al  concorso i candidati debbono essere in
possesso,  alla  data  di  scadenza  del termine per la presentazione
della domanda di partecipazione al concorso, dei seguenti requisiti:
      a) diploma   di  laurea  in  ingegneria  chimica,  meccanica  o
elettrotecnica,   abilitazione   all'esercizio   della   professione,
iscrizione all'albo o all'ordine professionale;
      b) essere  in  regola  con  le  norme  concernenti gli obblighi
militari;
      c) cittadinanza italiana.
    2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che:
      a) siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
      b) siano  stati  destituiti  dall'impiego  presso  una pubblica
amministrazione,  ovvero dichiarati decaduti da altro impiego statale
ai  sensi  dell'art. 127,  lettera  d), del testo unico approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 per
aver  conseguito  l'impiego  mediante produzione di documenti falsi o
viziati da invalidita' insanabile.
    3.  L'amministrazione  puo' disporre in ogni momento, con decreto
motivato,   l'esclusione  dal  concorso  per  difetto  dei  requisiti
prescritti.