Art. 3.

                        Domande di ammissione

    1.  Le  domande  di  ammissione  al  concorso, redatte secondo lo
schema  allegato A al presente decreto, devono essere inviate a mezzo
raccomandata  postale  con avviso di ricevimento, entro il termine di
trenta  giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta  Ufficiale,  al  Dipartimento  delle  dogane e delle imposte
indirette - Direzione centrale degli affari generali, del personale e
dei  servizi  informatici  e  tecnici  - Divisione IV, via M. Carucci
n. 71 - 00143 Roma. La data di spedizione della domanda e' comprovata
dal  timbro  a  data  apposto dall'ufficio postale accettante. Non e'
richiesta l'autenticazione della firma apposta sulla domanda.
    2.  Il  candidato  e'  tenuto  a  comunicare tempestivamente ogni
variazione   di   domicilio.   L'amministrazione  non  assume  alcuna
responsabilita'  per  la  mancata  ricezione delle domande ne' per la
mancata  restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda dovute
a  disguidi  postali  non  imputabili  a  colpa  dell'amministrazione
stessa.
    3. Non si tiene conto delle domande prive della firma e di quelle
spedite  oltre  il  termine  stabilito  al  primo  comma del presente
articolo.  Del  pari  non  si  terra'  conto  delle  domande  che non
contengano  le  dichiarazioni precisate nel comma successivo circa il
possesso dei requisiti previsti per l'ammissione al concorso.
    4.  Nella  domanda  il candidato deve dichiarare sotto la propria
responsabilita', pena l'esclusione dal concorso:
      a) le  proprie  generalita' (le donne coniugate devono indicare
prima il cognome da nubile e poi quello da coniugata);
      b) la data e luogo di nascita;
      c) il  domicilio  o recapito, con esatta indicazione del numero
di  codice  di avviamento postale cui desidera che siano trasmesse le
eventuali comunicazioni;
      d) il possesso della cittadinanza italiana;
      e) il  comune  nelle  cui liste elettorali e' iscritto ovvero i
motivi  della  mancata  iscrizione  o della cancellazione dalle liste
medesime;
      f) le  eventuali  condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa  amnistia,  condono,  indulto  o  perdono  giudiziale) e gli
eventuali procedimenti penali pendenti;
      g) l'esatta e completa denominazione del diploma di laurea, con
l'indicazione  dell'universita'  e  della data del suo conseguimento;
gli  estremi  del  superamento  dell'esame  di  Stato di abilitazione
all'esercizio   della   professione,  nonche'  quelli  di  iscrizione
all'albo o all'ordine professionale;
      h) la  posizione  rivestita  per  quanto  concerne gli obblighi
militari;
      i) gli    eventuali    servizi    prestati   presso   pubbliche
amministrazioni  e  le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
      l) regione di preferenza;
      m) di  non  essere  stato  destituito  dall'impiego  presso una
pubblica  amministrazione,  ne'  dichiarato decaduto da altro impiego
statale,   ai  sensi  dell'art. 127,  lettera  d),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, per aver conseguito
l'impiego  mediante  produzione  di  documenti  falsi  o  viziati  da
invalidita' insanabile;
      n) la  scelta  di  una  lingua straniera tra: inglese, francese
tedesco e spagnolo;
      o) gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza posseduti
da  far  valere  cosi  come  previsto  dall'art. 5  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487  e  successive
modificazioni.
    6.  I  titoli  di  precedenza e preferenza a parita' di punteggio
citati  nel  presente  articolo, qualora non espressamente dichiarati
nella domanda di ammissione, non sono presi in considerazione in sede
di formazione della graduatoria del concorso.
    7.  Il  candidato  portatore di "handicap" deve specificare nella
domanda   di  partecipazione  al  concorso  l'ausilio  necessario  in
relazione  al  proprio  "handicap"  nonche' l'eventuale necessita' di
tempi  aggiuntivi  ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104.