Art. 5.

                            Prove d'esame

    1.  Le  prove  d'esame  consistono  in due prove scritte ed in un
colloquio.
    2.  La  prima  prova  scritta consistera' nello svolgimento di un
tema vertente sui principi di termologia, con particolare riguardo ai
cambiamenti   di   stato   ed   alla   distillazione;   principi   di
termodinamica,  con  particolare  riguardo  alle  macchine  termiche;
principi  fondamentali  di elettronica, con particolare riguardo alle
macchine  elettriche  ed  agli  strumenti  di  misura industriali. La
seconda  prova  scritta  consistera'  nello  svolgimento  di  un tema
vertente  sulle  tecnologie  di  produzione, con particolare riguardo
agli impianti ed ai processi di fabbricazione dei prodotti sottoposti
ad   accisa   o  ad  imposta  di  consumo;  impianti  di  produzione,
trasformazione,  trasporto  e distribuzione di energia elettrica e di
gas  metano.  Conseguono  l'ammissione  al  colloquio i candidati che
abbiano  riportato  in  ciascuna prova scritta la votazione di almeno
21/30.
    3.  Il  colloquio vertera', oltre che sulle materie oggetto delle
prove  scritte,  sui  principi  fondamentali di chimica generale e di
chimica   organica,   sui   criteri  di  valutazione  degli  impianti
industriali,  su  nozioni  sui  principali  fattori  di  inquinamento
ambientale,  sulla legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro,
su nozioni di diritto amministrativo, di scienza dell'amministrazione
e  di contabilita' aziendale. Il candidato, inoltre, dovra' sostenere
una  prova pratica di informatica, nonche' una prova di conoscenza di
una  lingua  straniera  prescelta  tra  inglese,  francese, tedesco e
spagnolo.  Il  colloquio  si intende superato se il candidato riporti
una votazione non inferiore a 21/30.
    4.  Il  punteggio finale e' dato dalla somma della media dei voti
conseguiti nelle prove scritte e dal voto riportato al colloquio.