Art. 7.

                         Modalita' di esame

    1.  Le  prove  scritte  avranno  luogo  in  Roma,  nella  data  e
all'indirizzo  che  saranno  indicati  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  -  4ยช  serie speciale "Concorsi ed esami" - dell'8 agosto
2000.
    2.  I  concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
dal  concorso  si  presenteranno  a  sostenere le prove stesse, senza
alcun  preavviso  od  invito,  nei giorni e nella sede indicata nella
citata Gazzetta Ufficiale.
    3.  L'assenza  dalle  prove  scritte  comporta  l'esclusione  dal
concorso, quale ne sia la causa.
    4.  Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i concorrenti
devono essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
      a) carta d'identita';
      b) patente di guida;
      c) passaporto;
      d) tessera  di  riconoscimento rilasciata da un'amministrazione
dello  Stato  a  norma  del  decreto  del Presidente della Repubblica
28 luglio 1967, n. 851.
    5. Tutti i candidati sono ammessi con riserva alle prove d'esame;
l'amministrazione  ha  la  facolta' di disporre in qualsiasi momento,
anche  successivamente all'espletamento delle prove, l'esclusione dal
concorso, per mancanza di requisiti.