Art. 8.

                       Ammissione al colloquio

    1.  I  candidati  ammessi al colloquio sono avvisati almeno venti
giorni  prima  della  data  in cui il medesimo deve essere sostenuto.
Agli stessi e' comunicato il punteggio riportato nelle prove scritte.
    2.  L'amministrazione  non  assume  alcuna responsabilita' per il
caso  di  mancato  ricevimento dell'avviso, dovuto a disguidi postali
ovvero  a mancata comunicazione del cambiamento del recapito indicato
nella domanda di partecipazione.