Art. 9.

                  Titoli di precedenza e preferenza

    1.   I   candidati  che  abbiano  superato  il  colloquio  devono
presentare  o far pervenire direttamente al Dipartimento delle dogane
e delle imposte indirette - Direzione centrale degli affari generali,
del  personale  e dei servizi informatici e tecnici divisione IV, via
M.  Carucci  n. 71  -  00143  Roma,  entro  il  termine perentorio di
quindici  giorni  decorrenti  dal  giorno  successivo a quello in cui
hanno  sostenuto  la suddetta prova, a pena di decadenza dal relativo
beneficio, i documenti attestanti eventuali titoli di precedenza o di
preferenza  a  parita' di valutazione previsti dall'art. 5, commi 4 e
5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
cosi'  come  modificato  dal  decreto del Presidente della Repubblica
30 ottobre 1996, n. 693 e successive integrazioni, ove indicati nella
domanda  di  ammissione.  E'  consentita la dichiarazione sostitutiva
della certificazione, resa nelle forme prescritte.