Art. 9. Titoli di precedenza e preferenza 1. I candidati che abbiano superato il colloquio devono presentare o far pervenire direttamente al Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette - Direzione centrale degli affari generali, del personale e dei servizi informatici e tecnici divisione IV, via M. Carucci n. 71 - 00143 Roma, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la suddetta prova, a pena di decadenza dal relativo beneficio, i documenti attestanti eventuali titoli di precedenza o di preferenza a parita' di valutazione previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693 e successive integrazioni, ove indicati nella domanda di ammissione. E' consentita la dichiarazione sostitutiva della certificazione, resa nelle forme prescritte.