Art. 5. Valutazione dei titoli Ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 567/1987, ai titoli e' riservato un punteggio pari al 40% del punteggio complessivo, pari a 100 punti, cosi' ripartito: titolo di studio: fino ad un massimo di punti 12; anzianita' di servizio prestata presso le Universita' e le Pubbliche Amministrazioni: fino ad un massimo di punti 12; incarichi svolti nell'ambito di detti rapporti: fino ad un massimo di punti 6; pubblicazioni scientifiche: fino ad un massimo di punti 4; attestati di qualificazione rilasciati a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale organizzati dalle pubbliche amministrazioni: fino ad un massimo di punti 6.