Art. 5.

                       Valutazione dei titoli

    Ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 567/1987,  ai  titoli  e'  riservato  un punteggio pari al 40% del
punteggio complessivo, pari a 100 punti, cosi' ripartito:
      titolo di studio: fino ad un massimo di punti 12;
      anzianita'  di  servizio  prestata  presso  le Universita' e le
Pubbliche Amministrazioni: fino ad un massimo di punti 12;
      incarichi  svolti  nell'ambito  di  detti  rapporti: fino ad un
massimo di punti 6;
      pubblicazioni scientifiche: fino ad un massimo di punti 4;
      attestati di qualificazione rilasciati a seguito di frequenza a
corsi   di   formazione  professionale  organizzati  dalle  pubbliche
amministrazioni: fino ad un massimo di punti 6.