Art. 8.

                   Approvazione della graduatoria

    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata' secondo
l'ordine  decrescente dei punti della votazione complessiva riportata
da  ciascun  candidato,  con l'osservanza, a parita' di merito, delle
preferenze  previste  dall'art. 7 del presente bando. Sono dichiarati
vincitori,  nei  limiti  dei  posti  messi  a  concorso,  i candidati
utilmente  collocati  nella graduatoria di merito, formata sulla base
del  punteggio riportato nelle prove di esame. Il punteggio finale e'
dato  dalla  somma  della  media  dei  voti riportati nelle prime due
prove,  della  votazione  conseguita  nella  prova  orale e di quella
riportata  nella  valutazione  dei  titoli. La graduatoria di merito,
unitamente  a  quella  dei  vincitori,  e'  approvata con decreto del
Rettore  ed  e' pubblicata presso l'Albo dell'Universita' degli Studi
di  Milano  Bicocca,  P.zza  dell'Ateneo  Nuovo  1,  Milano.  Di tale
pubblicazione e' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
    Dalla  data  di  pubblicazione di detto avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
    La  graduatoria  rimane  efficace per un periodo di 24 mesi dalla
pubblicazione.  Sono  altresi'  fatti  salvi  gli  effetti  di  poter
attingere   dalla   graduatoria,  evitando  l'aggravio  di  ulteriori
procedure  concorsuali, a seguito di aumento di posti del concorso di
cui trattasi.