Art. 7.

                   Approvazione della graduatoria

    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  decrescente dei punti della votazione complessiva riportata
da  ciascun  candidato,  con l'osservanza, a parita' di merito, delle
preferenze  previste  dall'art. 6 del presente bando. Sono dichiarati
vincitori,  nei  limiti  dei  posti  messi  a  concorso,  i candidati
utilmente  collocati  nella graduatoria di merito, formata sulla base
del  punteggio riportato nelle prove di esame. Il punteggio finale e'
dato dalla somma della media dei voti riportati nelle prime due prove
e  della  votazione  conseguita  nella prova orale. La graduatoria di
merito,  unitamente  a quella dei vincitori, e' approvata con decreto
del  rettore  ed  e'  pubblicata presso l'Albo dell'Universita' degli
studi  di  Milano-Bicocca,  piazza  dell'Ateneo Nuovo, 1 - Milano. Di
tale  pubblicazione  e'  data  notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Dalla  data  di  pubblicazione di detto avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
    La  graduatoria  rimane  efficace  per un periodo di ventiquattro
mesi  dalla  pubblicazione.  Sono altresi' fatti salvi gli effetti di
poter  attingere  dalla graduatoria, evitando l'aggravio di ulteriori
procedure  concorsuali, a seguito di aumento di posti del concorso di
cui trattasi.