IL VICE DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile delle Forze
Armate e del Corpo della guardia di finanza;
    Visto  il  decreto  ministeriale  9 febbraio 2000, concernente la
definizione  dei  Corpi  della  Marina  militare  nei  quali avverra'
nell'anno  2000  il  reclutamento  di  personale  femminile  e  delle
rispettive aliquote percentuali massime di detto personale che potra'
essere  immesso  nei  ruoli  normali di ciascun Corpo per il quale e'
stato indetto il concorso;
    Visto  il  decreto interdirigenziale 29 febbraio 2000, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale n. 19 del 7 marzo 2000,
con il quale sono stati indetti cinque concorsi, per titoli ed esami,
per la nomina di ufficiali in servizio permanente effettivo nei ruoli
normali della Marina per l'anno 2000;
    Tenuto   conto  che  non  e'  stato  ancora  emanato  il  decreto
ministeriale  che,  in  applicazione  dell'articolo 1, comma 5, della
precitata  legge 20 ottobre 1999, n. 380, dovra' definire i requisiti
di   idoneita'   fisio-psico-attitudinali   richiesti   al  personale
femminile  che  partecipi  ai  concorsi per il reclutamento nei ruoli
delle  Forze  armate e le relative modalita' di accertamento, per cui
occorre  rimandare  l'emanazione  delle  disposizioni integrative del
bando  di  concorso  concernenti  detto personale, con conferma della
riserva  di  disporre  la  revoca  del  bando  medesimo,  nella parte
relativa  al  reclutamento di personale femminile, qualora la data di
emanazione  del  decreto medesimo risultasse incompatibile con quella
di svolgimento delle fasi della procedura concorsuale successive alla
prova di preselezione;
    Tenuto conto che, in base al numero delle domande pervenute, come
previsto  dall'articolo 6, comma 3, del bando di concorso, non appare
opportuno,  per  motivi  di  economicita' dell'azione amministrativa,
effettuare  la  prova  di  preselezione nei concorsi per la nomina di
sottotenenti  di vascello dei ruoli normali del Corpo sanitario della
Marina,  dei  Corpi  tecnici  (armi  navali  e  genio  navale)  e  di
guardiamarina nel Corpo delle capitanerie di porto;
    Considerato  che  occorre  indicare  il calendario di svolgimento
della   prova   di   preselezione  dei  concorsi  per  la  nomina  di
sottotenenti   di   vascello   dei  ruoli  normali  del  Corpo  delle
capitanerie di porto e del commissariato della Marina, indetti con il
sopracitato  decreto  interdirigenziale 29 febbraio 2000, per i quali
e'  invece  necessario  provvedere  all'effettuazione  della prova di
preselezione;
    Visto   il   decreto   dirigenziale  1° marzo  2000,  concernente
attribuzione  all'Ufficiale  Generale  dell'Aeronautica  militare con
funzioni  di  vice Direttore generale della Direzione generale per il
personale  militare  della  competenza  all'adozione, tra l'altro, di
taluni  atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento di
personale militare,

                              Decreta:

                               Art. 1.
    1.  La  prova  di preselezione dei concorsi, per titoli ed esami,
per la nomina di dieci sottotenenti di vascello del ruolo normale del
Corpo  sanitario  della  Marina e di tre sottotenenti di vascello del
ruolo  normale  dei  Corpi  tecnici della Marina (armi navali e genio
navale)  e  di  tre  guardiamarina  del ruolo normale del Corpo delle
capitanerie   di   porto,   anno   2000,   indetti   con  il  decreto
interdirigenziale 29 febbraio 2000, citato nelle premesse, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale n. 19 del 7 marzo 2000,
non avra' luogo.
    2. Pertanto, i concorrenti che non abbiano ricevuto comunicazione
di  esclusione  da detti concorsi dovranno presentarsi a sostenere le
prove   scritte  d'esame  nei  giorni  e  con  le  modalita  indicate
nell'articolo 7, comma 1, del bando.