Art. 10.

                       Obblighi dei dottorandi

    l.  Il  dottorando  ha  l'obbligo  di  frequentare  il  corso  di
dottorato  e  di  compiere continuativamente attivita' di studio e di
ricerca  nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le
modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
    2.   L'onere   di  provvedere  alla  copertura  assicurativa  per
infortuni  per  l'intera durata del corso e' a carico del dottorando.
L'universita' garantisce la copertura assicurativa del dottorando per
responsabilita'  civile per il medesimo periodo per le sole attivita'
che si riferiscono al corso di dottorato.
    3.  Il  dottorando  in  servizio presso pubbliche amministrazioni
puo'  essere  iscritto  a condizione che sia collocato in aspettativa
senza assegni, per il periodo di durata del corso.
    4.  E'  consentito  l'esercizio  di attivita' compatibili, previa
autorizzazione  del  collegio  dei  docenti.  Tali attivita' esterne,
occasionali  e  di  breve  durata,  non devono in alcun modo porsi in
conflitto con l'attivita' svolta dal dottorando.
    5.  Per  tutta  la  durata  del corso e' vietato o svolgimento di
prestazioni di lavoro a tempo indeterminato.
    6.  Eventuali  differimenti  della  data di inizio o interruzioni
verranno  consentiti  al  dottorando che dimostri di dover soddisfare
gli  obblighi militari o che si trovi nelle condizioni previste dalla
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, oppure che si trovi nella condizione
di malattia grave e prolungata.
    7.  Nel  caso  di assenza ingiustificata o di inadempimento degli
obblighi,  il  Collegio  dei  docenti  proporra' con propria delibera
l'esclusione  del  dottorando dal corso, In tal caso il dottorando e'
obbligato  alla  restituzione per intero, con riferimento all'anno in
questione,  della  borsa  di  studio  oppure delle rate eventualmente
riscosse.
    8.  Gli  iscritti  ai  corsi  di  dottorato  di  ricerca con sede
amministrativa  presso  l'universita'  di  Ancona  e  a quelli di cui
quest'ultima e' sede consorziata, possono svolgere limitata attivita'
didattica  rivolta  agli studenti dei corsi di laurea e/o di diploma,
nell'ambito della programmazione effettuata dal Collegio dei docenti,
d'intesa  con  la  facolta'  interessata  dell'universita' di Ancona,
secondo le modalita' fissate dal regolamento di ateneo.