Art. 11.

                        Conseguimento titolo

    Il  titolo  di  dottore di ricerca e' conferito a conclusione del
corso  dal  Rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame
finale, che puo' essere ripetuto una sola volta.
    La  commissione  giudicatrice  dell'esame  finale sara' formata e
nominata in conformita' al regolamento di ateneo.