Art. 5.

             Commissione giudicatrice e suoi adempimenti

    La  commissione giudicatrice del concorso per l'attivazione di un
posto  di  dottorato  di  ricerca  in  "energetica"  sara'  formata e
nominata in conformita' al regolamento di Ateneo.
    La  commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone
di sessanta punti per ognuna delle due prove.
    E'  ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
    Il  colloquio  si  intende  superato  se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
    Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
giudicatrice    forma   l'elenco   dei   candidati   esaminati,   con
l'indicazione  dei  voti  da  ciascuno  riportati nella prova stessa.
L'elenco,   sottoscritto   dal  presidente  e  dal  segretario  della
commissione,   e'   affisso   nel   medesimo   giorno  nell'albo  del
dipartimento presso cui si e' svolta la prova.
    Espletate  le  prove  del  concorso,  la  commissione  compila la
graduatoria  generale  di  merito  sulla  base  della  somma dei voti
riportati  da  ciascun  candidato  nelle  singole  prove,  In caso di
parita'  di  voti  prevale la valutazione della situazione economica,
determinata  ai  sensi  del  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni.