Art. 6.

                         Ammissione al corso

    Sara'  ammesso  al  corso  il  candidato  utilmente  collocato in
graduatoria,  in possesso dei prescritti requisiti di legge, al quale
l'universita' provvedera' ad erogare la borsa di studio.
    In  caso  di  mancata o tardiva accettazione da parte dell'avente
diritto,   subentra   altro   candidato,   secondo   l'ordine   della
graduatoria, purche' non sia trascorso un mese dall'inizio del corso.
    In  caso  di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.