Art. 6. Ammissione al corso Sara' ammesso al corso il candidato utilmente collocato in graduatoria, in possesso dei prescritti requisiti di legge, al quale l'universita' provvedera' ad erogare la borsa di studio. In caso di mancata o tardiva accettazione da parte dell'avente diritto, subentra altro candidato, secondo l'ordine della graduatoria, purche' non sia trascorso un mese dall'inizio del corso. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.