Art. 7.

                        Domanda di iscrizione

    Il  concorrente che risulti utilmente collocato nella graduatoria
di  merito  di  cui  al  precedente  articolo  deve  presentare o far
pervenire all'amministrazione universitaria, pena la decadenza, entro
il  termine  perentorio  di  giorni quindici che decorrono dal giorno
successivo a quello in cui avra' ricevuto il relativo invito, domanda
di  iscrizione  al corso di dottorato, in carta legale, da compilarsi
su  apposito  modello predisposto dall'amministrazione universitaria,
corredata dei seguenti documenti:
      fotocopia del documento d'identita', debitamente firmata;
      ricevuta   del   versamento   del  contributo  per  la  polizza
assicurativa  infortuni  pari  a  lire  7.550,  effettuato  presso la
ripartizione economato e patrimonio dell'universita', in via Oberdan,
8  -  oppure assegno circolare non trasferibile per lo stesso importo
intestato all'economo dell'universita' degli studi di Ancona;
      n. 2  fotografie  recenti  e  di  uguale  formato  (cm 4 x 45),
firmate  a  tergo,  e  comprensiva  delle seguenti autocertificazioni
relative al possesso:
      della cittadinanza;
      del diploma di laurea.
    La   suddetta   domanda  dovra'  inoltre  contenere  le  seguenti
dichiarazioni:
      a) di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi ad
altro corso di diploma, di laurea o di dottorato, per tutta la durata
del corso suindicato;
      b) di  non  essere iscritto/a ad una scuola di specializzazione
e,  in  caso  affermativo,  di  impegnarsi a sospenderne la frequenza
prima dell'inizio del corso;
      c) di  avere/non  avere  gia'  usufruito in precedenza di altra
borsa di studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato;
      d) di  volersi/non  volersi  impegnare  in attivita' didattiche
presso l'universita', nell'ambito della programmazione effettuata dal
collegio dei docenti, secondo le modalita' previste dal egolamento di
ateneo;
      e) di   essere/non  essere  in  servizio  presso  una  pubblica
amministrazione  e,  in  caso  affermativo,  di  avere  richiesto  il
collocamento  in  aspettativa senza assegni a decorrere dalla data di
inizio del corso e per tutta la sua durata;
      f) di   impegnarsi,   qualora  intraprenda  attivita'  esterne,
occasionali    e    di    breve   durata,   a   darne   comunicazione
all'amministrazione  universitaria, affinche' il collegio dei docenti
si  esprima circa la compatibilita' o meno tra la frequenza del corso
di  dottorato  e  gli impegni derivanti dalle suddette attivita', che
non  devono  in  alcun modo porsi in conflitto con l'attivita' svolta
per il dottorato;
      g) di non cumulare la borsa di studio con altra borsa di studio
a  qualsiasi  titolo  conferita  tranne  che  con  quelle concesse da
istituzioni  nazionali  o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorato.
    Per  abbreviare  l'iter  del  procedimento di riscontro, da parte
dell'amministrazione,  delle  dichiarazioni rese, puo' essere esibita
copia  del  certificato  di  laurea  posseduto,  come  previsto dalla
circolare del Ministero dell'interno n. 2 del 2 febbraio 1999.
    Le  domande  che perverranno oltre tale termine non saranno prese
in considerazione anche se spedite prima della scadenza.
    L'Amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il  caso  di  dispersione  di  comunicazioni,  dipendente da inesatte
indicazioni  del domicilio da parte del candidato o da mancata oppure
tardiva  comunicazione del cambiamento dello stesso ne' per eventuali
disguidi    postali    o   telegrafici   non   imputabili   a   colpa
dell'amministrazione stessa.