Art. 7. Domanda di iscrizione Il concorrente che risulti utilmente collocato nella graduatoria di merito di cui al precedente articolo deve presentare o far pervenire all'amministrazione universitaria, pena la decadenza, entro il termine perentorio di giorni quindici che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avra' ricevuto il relativo invito, domanda di iscrizione al corso di dottorato, in carta legale, da compilarsi su apposito modello predisposto dall'amministrazione universitaria, corredata dei seguenti documenti: fotocopia del documento d'identita', debitamente firmata; ricevuta del versamento del contributo per la polizza assicurativa infortuni pari a lire 7.550, effettuato presso la ripartizione economato e patrimonio dell'universita', in via Oberdan, 8 - oppure assegno circolare non trasferibile per lo stesso importo intestato all'economo dell'universita' degli studi di Ancona; n. 2 fotografie recenti e di uguale formato (cm 4 x 45), firmate a tergo, e comprensiva delle seguenti autocertificazioni relative al possesso: della cittadinanza; del diploma di laurea. La suddetta domanda dovra' inoltre contenere le seguenti dichiarazioni: a) di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi ad altro corso di diploma, di laurea o di dottorato, per tutta la durata del corso suindicato; b) di non essere iscritto/a ad una scuola di specializzazione e, in caso affermativo, di impegnarsi a sospenderne la frequenza prima dell'inizio del corso; c) di avere/non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato; d) di volersi/non volersi impegnare in attivita' didattiche presso l'universita', nell'ambito della programmazione effettuata dal collegio dei docenti, secondo le modalita' previste dal egolamento di ateneo; e) di essere/non essere in servizio presso una pubblica amministrazione e, in caso affermativo, di avere richiesto il collocamento in aspettativa senza assegni a decorrere dalla data di inizio del corso e per tutta la sua durata; f) di impegnarsi, qualora intraprenda attivita' esterne, occasionali e di breve durata, a darne comunicazione all'amministrazione universitaria, affinche' il collegio dei docenti si esprima circa la compatibilita' o meno tra la frequenza del corso di dottorato e gli impegni derivanti dalle suddette attivita', che non devono in alcun modo porsi in conflitto con l'attivita' svolta per il dottorato; g) di non cumulare la borsa di studio con altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorato. Per abbreviare l'iter del procedimento di riscontro, da parte dell'amministrazione, delle dichiarazioni rese, puo' essere esibita copia del certificato di laurea posseduto, come previsto dalla circolare del Ministero dell'interno n. 2 del 2 febbraio 1999. Le domande che perverranno oltre tale termine non saranno prese in considerazione anche se spedite prima della scadenza. L'Amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del domicilio da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.