Art. 9.

                           Borse di studio

    La   borsa   di   studio   viene  assegnata,  previa  valutazione
comparativa  del merito e secondo l'ordine definito nella graduatoria
di  merito  formulata  dalla commissione giudicatrice, per un importo
pari a quello determinato ai sensi dell'art. 1 comma 1, lett, a della
legge  3 agosto 1998, n. 315 e successive modificazioni. A parita' di
merito  prevale la valutazione della situazione economica determinata
ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
30 aprile 1997 e successive modificazioni.
    La  durata  della  Borsa  di studio e' pari all'intera durata del
corso;  la  borsa  e' confermata on il passaggio all'anno successivo,
salvo motivata delibera del collegio dei docenti.
    La borsa di dottorato non puo' essere cumulata con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da
istituzioni  nazionali  o  straniere utili ad integrare con soggiorni
all'estero l'attivita' di ricerca del dottorando.
    L'importo  della  borsa  di  studio  e'  aumentato  per eventuali
periodi    di    soggiorno   all'estero   nella   misura   del   50%,
subordinatamente    alla   sussistenza   della   relativa   copertura
finanziaria. Tali periodi non possono in alcun caso superare la meta'
della durata dell'intero corso di dottorato.
    La  richiesta  ai  fini  dell'incremento di cui sopra deve essere
diretta dal coordinatore del corso al Rettore e deve essere corredata
da  attestazione  che l'attivita' per la quale si chiede la mobilita'
del  dottorando  rientra nell'ambito dell'attuazione del programma di
studi e di ricerca a suo tempo formulati.
    Il  pagamento  della  borsa  viene  effettuato in rate bimestrali
posticipate,   previa   attestazione   di  frequenza  rilasciata  dal
coordinatore   del   corso,   da  far  pervenire  all'amministrazione
universitaria entro il giorno 10 del mese di scadenza della rata.
    In  caso  di  mancata  corresponsione  di  una  rata, per ritardo
dell'inizio dei corsi o per ritardata presentazione dell'attestato di
frequenza, questa verra' cumulata con le rate successive.
    Chi  abbia  usufruito  di  una  borsa  di  studio per un corso di
dottorato  anche  per  un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.