Art. 9. Borse di studio La borsa di studio viene assegnata, previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice, per un importo pari a quello determinato ai sensi dell'art. 1 comma 1, lett, a della legge 3 agosto 1998, n. 315 e successive modificazioni. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni. La durata della Borsa di studio e' pari all'intera durata del corso; la borsa e' confermata on il passaggio all'anno successivo, salvo motivata delibera del collegio dei docenti. La borsa di dottorato non puo' essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attivita' di ricerca del dottorando. L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50%, subordinatamente alla sussistenza della relativa copertura finanziaria. Tali periodi non possono in alcun caso superare la meta' della durata dell'intero corso di dottorato. La richiesta ai fini dell'incremento di cui sopra deve essere diretta dal coordinatore del corso al Rettore e deve essere corredata da attestazione che l'attivita' per la quale si chiede la mobilita' del dottorando rientra nell'ambito dell'attuazione del programma di studi e di ricerca a suo tempo formulati. Il pagamento della borsa viene effettuato in rate bimestrali posticipate, previa attestazione di frequenza rilasciata dal coordinatore del corso, da far pervenire all'amministrazione universitaria entro il giorno 10 del mese di scadenza della rata. In caso di mancata corresponsione di una rata, per ritardo dell'inizio dei corsi o per ritardata presentazione dell'attestato di frequenza, questa verra' cumulata con le rate successive. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.