Art. 7.

                     Documenti di riconoscimento

    Per  essere  ammessi  a  sostenere  le prove d'esame, i candidati
dovranno   essere   muniti   di   uno   dei   seguenti  documenti  di
riconoscimento:
      a) fotografia  recente,  applicata  su  carta  da bollo, con la
firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;
      b) tessera   personale  di  riconoscimento  rilasciata  da  una
pubblica amministrazione;
      c) tessera  postale  o porto d'armi o patente automobilistica o
passaporto o carta d'identita'.
    I  suddetti  documenti  non devono essere scaduti per decorso del
termine di validita' previsto per ciascuno di essi.