Art. 7. Preferenza a parita' di merito I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, devono far pervenire al rettore dell'Universita' di Sassari entro il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno superato la prova orale stessa, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli. I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso purche' possano essere documentati entro il termine indicato al precedente comma. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui sopra, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta l'inapplicabilita' al candidato stesso dei benefici conseguenti all'attuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria. A parita' di merito i titoli di preferenza sono: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi ed i mutilati civili; 20) militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche. Se due o piu' candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, e' preferito il candidato piu' giovane di eta'.