Art. 9.

Costituzione del rapporto di lavoro e presentazione documenti di rito

    Il  concorrente  chiamato  in  servizio deve presentare, entro il
termine  di  trenta  giorni  dall'assunzione  in servizio, i seguenti
documenti  redatti  su carta bollata, tranne quello indicato al punto
e):
      a)  diploma  originale o copia autenticata del titolo di studio
prescritto  per la partecipazione al concorso. In caso di smarrimento
o  di  distruzione  del  diploma,  il  candidato dovra' presentare il
documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato
dalla   competente   autorita'   nonche'   certificazione  attestante
l'iscrizione all'albo professionale.
    Qualora  il  diploma  non sia stato di fatto ancora rilasciato e'
consentito  di  presentare,  in luogo di esso, il certificato diploma
contenente  la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti
il diploma fino a quando quest'ultimo potra' essere rilasciato;
      b) iscrizione all'albo professionale da almeno tre anni;
      c) attestato sulla direzione lavori pubblici con buon esito
      d)   attestato  idoneita'  per  il  coordinamento  in  fase  di
progettazione e di esecuzione dei piani di sciurezza;
      e) estratto dell'atto di nascita;
      f)  certificato  di  cittadinanza  italiana  oppure certificato
comprovante  il possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri
dell'Unione europea;
      g) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal
sindaco del comune di residenza. I cittadini appartenenti a uno degli
Stati  membri  dell'Unione  europea  devono presentare certificato di
godimento  dei  diritti  civili  e  politici  anche  nello  stato  di
appartenenza;
      h)  certificato  generale  del casellario giudiziale rilasciato
dal  segretario  della  procura  della Repubblica. Tale documento non
puo' essere sostituito con il certificato penale;
      i)  documento  aggiornato a data recente relativo agli obblighi
militari  e cioe' a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di
servizio  militare  o  del  foglio  matricolare ovvero certificato di
esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.
    In  sostituzione  dei  sopracitati documenti i vincitori potranno
presentare la dichiarazione sostitutiva di certificazioni, cosi' come
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
      j)  certificato  rilasciato  da un medico militare o dal medico
provinciale  o  dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal
quale  risulti  che  il  candidato  e' fisicamente idoneo al servizio
continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.
    Qualora  il  candidato  sia  affetto  da  qualsiasi  imperfezione
fisica,   il   certificato   deve   farne  menzione  ed  indicare  se
l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.
    Per   quanto   riguarda  gli  aspiranti  invalidi  di  guerra  ed
assimilati, il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta
descrizione  delle  attuali condizioni dell'invalido risultanti da un
esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto
ogni  capacita'  lavorativa, che egli, per la natura e il grado della
sua  invalidita'  non  puo'  riuscire  di  danno  alla salute ed alla
incolumita' dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e
che il suo stato fisico e' compatibile con l'esercizio delle mansioni
del ruolo impiegatizio cui aspira.
    Il  certificato  medico  deve precisare, inoltre, anche per i non
invalidi,  che  e'  stato  eseguito  l'accertamento  sierologico  del
sangue, ai fini dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.
    L'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo il vincitore del concorso.
      I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a
presentare,  nei  termini  di cui al primo comma, i soli documenti di
cui  alle  lettere  a)  e  j) nonche' una copia integrale dello stato
matricolare in competente bollo.
    I  concorrenti  che  si  trovino  alle  armi per servizio di leva
debbono  presentare,  nel  ripetuto  termine  di  cui al primo comma,
soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:
      1) titolo di studio;
      2) estratto dell'atto di nascita;
      3) certificato generale del casellario giudiziario;
      4)   certificato   rilasciato   dal  comandante  del  Corpo  di
appartenenza,  dal  quale  risulti che sono in possesso del requisito
dell'idoneita'  fisica  all'impiego  e che e' stato eseguito nei loro
confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7
della legge 25 luglio 1956, n. 537.
    I  documenti  di cui alle lettere f), g), ed i) ed il certificato
di cui al n. 4 debbono essere di data non anteriore di oltre sei mesi
a quella del ricevimento dell'invito a produrli.
    I  certificati  di  cui  alle lettere f) e g) dovranno, altresi',
attestare  che  gli  interessati erano in possesso della cittadinanza
italiana  e  il  godimento  dei  diritti  politici anche alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
    Le  firme  apposte  sui  documenti  che i candidati sono tenuti a
presentare  non  sono  soggette  a legalizzazione. Sono fatti salvi i
casi  previsti  dagli  articoli  16  e 17 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15.
    Non   sono   ammessi   riferimenti  a  documenti  presentati  per
partecipare a concorsi indetti da questa Universita'.