Art. 9. Costituzione del rapporto di lavoro e presentazione documenti di rito Il concorrente chiamato in servizio deve presentare, entro il termine di trenta giorni dall'assunzione in servizio, i seguenti documenti redatti su carta bollata, tranne quello indicato al punto e): a) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso. In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovra' presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorita' nonche' certificazione attestante l'iscrizione all'albo professionale. Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato e' consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potra' essere rilasciato; b) iscrizione all'albo professionale da almeno tre anni; c) attestato sulla direzione lavori pubblici con buon esito d) attestato idoneita' per il coordinamento in fase di progettazione e di esecuzione dei piani di sciurezza; e) estratto dell'atto di nascita; f) certificato di cittadinanza italiana oppure certificato comprovante il possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea; g) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza. I cittadini appartenenti a uno degli Stati membri dell'Unione europea devono presentare certificato di godimento dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza; h) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non puo' essere sostituito con il certificato penale; i) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioe' a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. In sostituzione dei sopracitati documenti i vincitori potranno presentare la dichiarazione sostitutiva di certificazioni, cosi' come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403; j) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio. Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacita' lavorativa, che egli, per la natura e il grado della sua invalidita' non puo' riuscire di danno alla salute ed alla incolumita' dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico e' compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira. Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che e' stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai fini dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. L'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso. I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, i soli documenti di cui alle lettere a) e j) nonche' una copia integrale dello stato matricolare in competente bollo. I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata: 1) titolo di studio; 2) estratto dell'atto di nascita; 3) certificato generale del casellario giudiziario; 4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso del requisito dell'idoneita' fisica all'impiego e che e' stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 537. I documenti di cui alle lettere f), g), ed i) ed il certificato di cui al n. 4 debbono essere di data non anteriore di oltre sei mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli. I certificati di cui alle lettere f) e g) dovranno, altresi', attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione. Sono fatti salvi i casi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questa Universita'.