Art. 2.
    Dalla  data  di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale  decorrono i trenta giorni previsti dall'art. 9 del decreto
legge  21 aprile  1995,  n. 120, convertito, con modificazioni, dalla
legge  21 giugno  1995,  n. 236,  per la presentazione al Rettore, da
parte   dei  candidati,  di  eventuali  istanze  di  ricusazione  dei
commissari.  Decorso  tale  termine  e, comunque, dopo l'insediamento
della  commissione  non  sono  ammesse  istanze  di  ricusazione  dei
commissari.