Art. 9. L'art. 9 del bando citato in premessa e' cosi' sostituito: La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall'art. 8. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, formate sulla base del punteggio riportato nelle prove d'esame e nella valutazione dei titoli. La votazione complessiva e' data dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e della votazione ottenuta nella prova orale. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, e' approvata dalla Autorita' competente ed e' pubblicata all'Albo dell'Universita' degli studi dell'Insubria. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative. L'amministrazione si riserva la possibilita' di utilizzare le graduatorie di merito, per un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di approvazione delle stesse, al fine di costituire ulteriori rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.