Art. 9.
    L'art. 9 del bando citato in premessa e' cosi' sostituito:
    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato,  con  l'osservanza,  a  parita' di punti, delle preferenze
previste dall'art. 8.
    Sono  dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi  a  concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie
di  merito,  formate  sulla  base del punteggio riportato nelle prove
d'esame e nella valutazione dei titoli.
    La votazione complessiva e' data dalla somma della media dei voti
conseguiti   nelle  prove  scritte  del  punteggio  conseguito  nella
valutazione dei titoli e della votazione ottenuta nella prova orale.
    La  graduatoria  di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso,  e'  approvata  dalla Autorita' competente ed e' pubblicata
all'Albo dell'Universita' degli studi dell'Insubria.
    Di  tale  pubblicazione  e'  data  notizia  mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Dalla  data  di  pubblicazione di detto avviso decorre il termine
per le eventuali impugnative.
    L'amministrazione  si  riserva  la  possibilita' di utilizzare le
graduatorie  di  merito, per un periodo non superiore a 24 mesi dalla
data  di  approvazione  delle stesse, al fine di costituire ulteriori
rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
    Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.