Art. 11.
    Il  vincitore sara' assunto in prova con contratto individuale di
lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato  nella  sesta  qualifica
funzionale,  area tecnico-scientifica, profilo di assistente tecnico,
con  diritto  al  trattamento  economico iniziale di cui al contratto
collettivo   nazionale   dei   dipendenti  del  comparto  universita'
stipulato il 5 settembre 1996.
    Il  periodo  di  prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere
rinnovato o prorogato alla scadenza.
    Decorsa  la  meta'  del periodo suddetto, nel restante periodo di
prova  ciascuna  delle  parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi
momento  senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del
preavviso.  Il  recesso  opera  dal  momento della comunicazione alla
controparte. Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.
    Decorso  il  periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto  da  una  delle parti, il dipendente si intende confermato in
servizio   e   gli   viene   riconosciuta   l'anzianita'  dal  giorno
dell'assunzione   a   tutti  gli  effetti.  In  caso  di  recesso  la
retribuzione  viene  corrisposta  fino all'ultimo giorno di effettivo
servizio,  compresi  i  ratei  della  tredicesima  mensilita'; spetta
altresi'  al  dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate
di ferie maturate e non godute.
    Il  dipendente,  fatte  salve  le  possibilita'  di trasferimento
d'ufficio  nei casi previsti dalla legge, dovra' rimanere in servizio
presso  l'Universita'  degli  studi  dell'Insubria per un periodo non
inferiore a sette anni.